Lo richieda gratuitamente compilando il form sottostante e, se desidera, richieda anche una consulenza introduttiva.
120 pagine
Prontuario
sulla fiscalità
Fare
aziendale e
personale
impresa e vivere a
2026
Cipro
Servizi contabili e fiduciari
in italiano a Cipro
NUOVA EDIZIONE
Introduzione di Pasquale Mazzone, JD, MSM
Socio direttore della fiduciaria
WAVELL LTD
Consulente legale e fiduciario, direttore di
CYTALIA CORPORATE CENTER
Introduzione
Lavoro da trent’anni nel settore legale internazionale e lo scenario delle possibilità
per vivere ed operare in regimi fiscali non oppressivi si è incredibilmente ridotto
negli ultimi anni.
Vi sono Paesi che offrono sgravi fiscali sui redditi societari a patto che questi non
siano prodotti all’interno del proprio territorio; vi sono Paesi che non tassano i redditi di
società gestite da non residenti; ma l’uso scorretto di queste strutture può sfociare
nell’estero-vestizione d’impresa o risolversi nel lavorare praticamente in nero.
Le soluzioni “commerciali” che si trovano su internet per pagare meno tasse sono tante,
ma quali di queste sono legali, percorribili, stabili e non includono la necessità di
“adattarsi” a situazioni od operatività non confacenti ai nostri piani iniziali o, più in
generale, ai nostri principi imprenditoriali di base?
Nel mio lavoro sono stato sempre imparziale e non ho mai proposto una sola soluzione,
rischiando di diventare capzioso durante una consulenza. Ultimamente, tuttavia,
sempre più consulenze mi portano a consigliare Cipro come soluzione economica ed
ottimale, anche all’interno di una struttura complessa.
È innegabile che Cipro sia ad oggi tra i Paesi al mondo più convenienti in cui fare
impresa: e non parliamo meramente di tasse.
3
A tre ore di volo dall’Italia e a poche ore da buona parte dell’Europa, è un’isola né troppo
grande, né troppo piccola, quasi del tutto indipendente dal punto di vista dei beni di
prima necessità, in cui si conservano tradizioni millenarie ma dove c’è anche
l’apertura per nuovi business di livello internazionale e dove tutti sono benvenuti per
fare impresa.
Chi si trova oggi di fronte alla scelta di trasferirsi all’estero o internazionalizzare la
propria azienda deve tener conto di molteplici fattori, compresi quelli meramente legali
del Paese in cui risiede attualmente: qual’è la struttura giusta, la giurisdizione giusta, ma
anche il modo corretto di avviare e gestire il proprio business nel nuovo Paese? Se si
parte dall’idea di aprire all’estero per pagare meno tasse non si arriverà mai ad
un
risultato efficace e duraturo. Le strutture “fiscalmente machiavelliche”, quando non
creano seri problemi, smettono di essere funzionali in poco tempo. La riduzione del
carico fiscale è sempre una conseguenza di una corretta organizzazione e gestione
del modello di business, delle risorse e della vita dell’imprenditore stesso e mai
viceversa.
Un Paese semplice e pulito, in cui vivere e fare impresa in modo
sano e con il vero intento di costruire qualcosa di nuovo che
sia instillato della nostra forza creativa e d’espansione.
Zona occupata
NICOSIA
ENGOMI
Repubblica di Cipro
LARNACA
PAPHOS
LIMASSOL
4
Cipro è il Paese che, ad oggi, ha accontentato la maggior parte dei clienti del nostro
gruppo e lo ha fatto per il maggior numero di anni pro-capite e totali in quanto
le politiche fiscali non hanno subito cambi sostanziali nell’ultimo decennio.
Per quanti non abbiano legami familiari o affettivi in un altro Paese e gestiscano un
business sul web o un’attività di commercio internazionale, non vi sono motivi per non
scegliere Cipro. Un Paese calmo, semplice, economico e funzionale. A Cipro sono
presenti importanti società nel campo della creazione di Software e contenuti quali 3CX
(leader mondiale dei centralini Voip), Wargaming (videogiochi), Animaccord (editore del
famoso cartone animato “Masha e Orso”), TheSoul Publishing, editore di “5-Minute
Crafts” (tra i più pagati creatori di contenuti social a livello mondiale), “Frou-Frou”
famoso produttore di biscotti.
Le grosse aziende hanno iniziato a notare come “le sorprese” in quanto virate legislative
o monetarie sono maggiori proprio nei Paesi più grandi (conoscono bene questo
problema le multinazionali che avevano aperto la loro sede europea in UK, si sia
trasferito in Portogallo o a Dubai). Forse ci vorrà ancora un po’ per vedere a Cipro
colossi Apple o Google, ma ritengo che non sarebbe sbagliato per questi grandi gruppi
valutare Cipro come loro sede europea: bassi costi immobiliari, di personale, di Startup
e una convenienza fiscale semplice e senza “se” o “ma” sono di sicuro virtù che tutti gli
imprenditori cercano e parlare oggi di “stabilità” in generale è fin troppo superficiale.
Come negli anni si è dovuto cambiare idea sul “posto fisso” o sullo “Stato” così
penso si debba iniziare ad osservare seriamente, più che le “parole” o l’immagine,
la sostanza e qual’è davvero la giurisdizione migliore per noi; tenendo conto che
non siamo né Apple, né Google, né Microsoft: tutto va rapportato a chi siamo oggi e a
cosa aspiriamo.
5
Abbiamo tanti clienti che vivono qui e sono finalmente tranquilli e felici: lavorano,
producono, pagano le tasse, prosperano e non ricevono mai raccomandate!
Al contempo vi sono svariati nostri clienti che hanno aperto la loro azienda a Cipro
pur non essendovi residenti, ma sono comunque così soddisfatti che iniziano a
pensare, prima o poi, di trasferirsi. Spero vivamente di avervi presto nella nostra
grande Famiglia.
Questo piccolo prontuario vi fornirà importanti dati sulla fiscalità cipriota
e se vorrete approfondire, chiamateci: saremo lieti di rispondere alle vostre
domande ed assistervi nel raggiungimento dei vostri obiettivi.
8 Agia Paraskevis Street, 2412 Engomi, Nicosia (Cyprus)
www.cytalia.com – info@cytalia.com
Tel. +357 22 008 338
Numero Verde 800-126-342
Servizi contabili e fiduciari
in italiano a Cipro
4 Pindou, 2412 Engomi, Nicosia (Cyprus)
www.wavell.cy – info@wavell.cy
Tel. +357 22 008 338
Numero Verde 800-126-342
6
Indice
Imposte sul reddito
Direttiva europea antielusione
Regime fiscale agevolato per la proprietà intellettuale
Contributo speciale al Fondo di Difesa
Imposta minima globale
Previdenza sociale
Sistema Sanitario Nazionale
Tassazione delle plusvalenze
Diritti annuali e spese di registrazione delle società
Contributo all’Agenzia centrale
Imposta sul valore aggiunto
Green Tax
Norme sull’obbligo di comunciazione
Prezzi di trasferimento
Convenzioni sulla doppia imposizione
Scadenziario fiscale
Sanzioni
8
40
45
49
55
60
65
67
72
74
77
95
97
103
108
111
116
Imposte sul reddito
Trattamento fiscale
SOGGETTI RESIDENTI A CIPRO
Nel caso di un soggetto fiscalmente residente a Cipro, l’imposta viene applicata su
tutti i redditi prodotti a Cipro o all’estero relativamente a:
profitti o altri benefit¹ derivanti da qualsiasi attività commerciale;
profitti o altri benefit¹ derivanti da qualsiasi carica o rapporto di lavoro, inclusi il valore
stimato di:
▪ indennità;
▪ incentivi per l’accettazione di un impiego o di una nomina a una posizione;
▪ una gratifica concessa come donazione al momento del pensionamento, del
pensionamento anticipato, della scadenza o della cessazione anticipata di un
contratto di lavoro o di una nomina a una posizione;
▪ benefici concessi nell’ambito di un Piano di pensionamento anticipato per
dipendenti;
▪ compensi per la cessazione di un rapporto di lavoro o di una nomina a una
posizione
▪ qualsiasi altro benefit concesso in base a un contratto di lavoro o di nomina a una
posizione;
1 Linee guida dettagliate relative ai Fringe benefit e alle modalità con cui questi dovrebbero essere quantificati sono state pubblicate
dall’Ufficio Imposte, e prevedono, tra le altre cose, la messa a disposizione di un’autovettura ai dipendenti, l’indennità di alloggio e di
viaggio, le spese private, ecc. Le linee guida sono in vigore dal 01-01-2019. 9
pensioni;
dividendi, interessi o sconti;
canoni di locazione, royalties o altri profitti derivanti da beni immobili;
qualsiasi importo o corrispettivo relativo all’avviamento commerciale, al netto di
qualsiasi importo sostenuto per l’acquisto di tale avviamento;
fringe benefit pari al 9% annuo sul saldo mensile di prestiti o altri strumenti finanziari
concessi ad una persona fisica, a un amministratore o azionista (inclusi il coniuge e i
parenti fino al secondo grado).
10
SOGGETTI NON RESIDENTI A CIPRO
Nel caso di un soggetto non fiscalmente residente a Cipro, l’imposta viene applicata
su tutti i redditi prodotti esclusivamente a Cipro:
profitti o altri benefit¹ derivanti da una stabile organizzazione situata a Cipro;
profitti o altri benefit¹ derivanti da qualsiasi carica o rapporto di lavoro svolti a Cipro,
inclusi il valore stimato di:
▪ indennità;
▪ incentivi per l’accettazione di un impiego o di una nomina a una posizione;
▪ una gratifica concessa come donazione al momento del pensionamento, del
pensionamento anticipato, della scadenza o della cessazione anticipata di un
contratto di lavoro o di una nomina a una posizione;
▪ benefici concessi nell’ambito di un Piano di pensionamento anticipato per
dipendenti;
▪ compensi per la cessazione di un rapporto di lavoro o di una nomina a una
posizione;
▪ qualsiasi altro benefit concesso in base a un contratto di lavoro o di nomina a una
posizione;
pensioni derivanti da precedenti rapporti di lavoro svolti a Cipro;
canoni di locazione derivanti da beni immobili situati a Cipro;
qualsiasi importo o corrispettivo relativo all’avviamento commerciale, al netto di
qualsiasi importo sostenuto per l’acquisto di tale avviamento;
1 Linee guida dettagliate relative ai Fringe benefit e alle modalità con cui questi dovrebbero essere quantificati sono state pubblicate
dall’Ufficio Imposte, e prevedono, tra le altre cose, la messa a disposizione di un’autovettura ai dipendenti, l’indennità di alloggio e di
viaggio, le spese private, ecc. Le linee guida sono in vigore dal 01-01-2019. 11
redditi lordi derivanti dall’esercizio a Cipro di qualsiasi professione o attività, i
compensi di artisti dello spettacolo e gli incassi lordi di gruppi teatrali, musicali o di
altri artisti che si esibiscono in pubblico
fringe benefit pari al 9% annuo sul saldo mensile di prestiti o altri strumenti finanziari
concessi ad una persona fisica, a un amministratore o azionista (inclusi il coniuge e i
parenti fino al secondo grado).
12
Definizioni
PERSONE FISICHE RESIDENTI A CIPRO
Persona fisica residente a Cipro per uno o più periodi che superano in totale 183
giorni nell’anno fiscale.
Inoltre, la definizione di residente ai fini fiscali include un soggetto che non soggiorna in
nessun altro stato per uno o più periodi che, complessivamente, superino 183 giorni
nello stesso anno fiscale, a condizione che soddisfi cumulativamente i seguenti criteri:
soggiorni nella Repubblica di Cipro per almeno 60 giorni nell’anno fiscale;
eserciti un’attività d’impresa nella Repubblica e/o sia impiegata nella Repubblica e/o
ricopra un incarico presso una persona fiscalmente residente nella Repubblica,
mantenuto fino al 31 dicembre dell’anno fiscale;
mantenga una residenza stabile nella Repubblica, di proprietà oppure presa in
locazione.
13
RESIDENTI A CIPRO SOCIETÀ
Società, la cui amministrazione e il controllo vengono esercitati a Cipro. Inoltre, la
definizione di società fiscalmente residente a Cipro include anche le società
costituite a Cipro, salvo diversa previsione di un trattato contro la doppia
imposizione applicabile. Le società che hanno trasferito la propria sede legale o
sede sociale a Cipro sono considerate costituite a Cipro.
STABILE ORGANIZZAZIONE A CIPRO
Sede fissa di affari attraverso la quale vengono svolte in tutto o in parte le attività
di un’impresa, ad esempio sede amministrativa, filiale, ufficio, fabbrica,
laboratorio, miniera, pozzo petrolifero o di gas naturale, cava o qualsiasi altro
luogo di estrazione di risorse naturali.
Inoltre, il termine indica tutte le attività relative all’esplorazione e allo sfruttamento
all’interno delle acque territoriali di Cipro e all’interno di qualsiasi area al di fuori delle
acque territoriali, comprese le zone adiacenti, la zona economica esclusiva e la
piattaforma continentale.
14
Esenzioni
Somma una tantum corrisposta al pensionamento o a seguito
del riscatto della pensione o indennità in caso di morte.
Capitali derivanti da polizze vita, fondi previdenziali, piani
sanitari o fondi pensione approvati.
Redditi da borse di studio o altri fondi per l’istruzione.
Redditi di qualsiasi ente pubblico religioso, di beneficenza o
educativo.
Redditi di società cooperative relativi a operazioni tra i suoi
membri.
Emolumenti di funzionari esteri di un ente che svolge funzioni
formative, culturali o scientifiche.
Emolumenti di rappresentanti diplomatici e consolari esteri se
non cittadini di Cipro.
Redditi di enti locali.
Redditi di piani pensionistici approvati o fondi di previdenza o
fondi assicurativi.
PERSONE
FISICHE
100%
100%
100%
–
–
100%
100%
–
–
ALTRI
SOGGETTI
–
–
–
100%
100%
–
–
100%
100%
15
Redditi di società costituite al solo scopo di promuovere arte,
scienza e sport.
Pensioni e sussidi straordinari nell’ambito di una legislazione
speciale.
Utili sui cambi (realizzati e/o non realizzati), salvo che derivino
da attività di trading in valute e/o derivati valutari.
Redditi da interessi
I redditi da dividendi sono generalmente esenti dall’imposta sul
reddito, salvo nel caso in cui il relativo dividendo sia deducibile
fiscalmente nella giurisdizione della società che distribuisce il
dividendo.
Articolo 8(21) – Introiti derivanti da impieghi svolti a Cipro da un
soggetto che non risiedeva a Cipro prima dell’inizio del suo
impiego. Tale esenzione si applica per un periodo di cinque anni
a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di inizio
dell’impiego (purché tale impiego sia iniziato durante o dopo il
2012). A seguito della modifica dell’articolo 8(21), tale
esenzione si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro iniziati
entro il 26.07.2022.
Articolo 8(21A) – Retribuzione da prima occupazione esercitata
nella Repubblica di Cipro da un soggetto che per un periodo di
almeno 3 anni consecutivi prima dell’inizio della sua
occupazione nella Repubblica di Cipro è stato impiegato al di
fuori della Repubblica di Cipro presso un datore di lavoro non
residente nella Repubblica di Cipro.
CONTINUA
PERSONE
FISICHE
–
100%
100%
100%
100%
20% o
8.550€
(il valore
minore
tra i due)
20% o
8.550€
(il valore
minore
tra i due)
ALTRI
SOGGETTI
100%
–
100%
–
100%
–
–
16
Tale esenzione viene concessa ad un soggetto la cui prima
occupazione nella Repubblica di Cipro è iniziata dopo il
26/07/22 e fino al 2027 incluso.
L’esenzione viene concessa per un periodo di 7 anni fiscali
successivi all’anno di impiego nella Repubblica di Cipro.
Articolo 8(21B) – Retribuzione derivante da qualsiasi attività
lavorativa o profitti derivanti da lavoro autonomo svolti a Cipro
da soggetti che iniziano tale attività a Cipro tra il 2025 e il 2030.
Questa esenzione può essere richiesta per l’anno di inizio
dell’attività e per i sei anni fiscali successivi durante i quali il
soggetto è residente fiscale, a condizione che il reddito annuo
superi € 30.000. Il soggetto non deve essere stato residente
fiscale a Cipro nei sette anni fiscali immediatamente precedenti
l’anno di inizio dell’attività, ma deve essere stato residente in
almeno un anno precedente e deve soddisfare il requisito del
periodo minimo di lavoro a tempo pieno fuori da Cipro (36 mesi
per i laureati universitari oppure 84 mesi negli altri casi).
Articolo 8(23) – Introiti superiori a 100.000 € all’anno, derivanti
da impieghi svolti a Cipro da un soggetto residente ai fini fiscali
al di fuori di Cipro prima dell’inizio dell’impiego. Tale esenzione
si applica per i primi 10 anni di impiego a partire dal 1° gennaio
2012. L’esenzione del 50% non si applica a soggetti il cui
impiego è iniziato alla data del 1° gennaio 2015 o
successivamente, se tali soggetti erano:
fiscalmente residenti a Cipro per 3 dei 5 anni precedenti
l’anno di inizio dell’impiego;
CONTINUA
PERSONE
FISICHE
(continuo)
20% o
8.550€
(il valore
minore
tra i due)
50%
ALTRI
SOGGETTI
–
–
–
17
fiscalmente residenti a Cipro nell’anno precedente l’anno di
inizio dell’impiego.
A seguito della modifica dell’articolo 8(23), tale esenzione si
applica esclusivamente ai rapporti di lavoro iniziati entro il
26/07/22.
Articolo 8(23A) modificato – Introiti da impiego esercitato nella
Repubblica di Cipro da un soggetto residente al di fuori della
Repubblica di Cipro per un periodo di almeno quindici anni
consecutivi precedente all’inizio della sua prima occupazione
nella Repubblica di Cipro.
L’impiego deve essere iniziato dopo il 1° gennaio 2022 e la
retribuzione deve essere superiore a 55.000 € durante il primo o
il secondo anno successivo alla data di inizio della prima
occupazione nella Repubblica di Cipro.
L’esenzione è concessa per un periodo di diciassette anni
fiscali o fino all’abrogazione della relativa sottosezione della
Legge sull’imposta sul reddito (ITL), a seconda di quale evento
si verifichi per primo, a partire dall’anno di inizio della prima
occupazione nella Repubblica di Cipro.
Anche un soggetto, il cui impiego è iniziato prima del 1° gennaio
2022 e che non era residente ai fini fiscali a Cipro per un periodo
di almeno 15 anni consecutivi immediatamente precedenti
all’inizio della sua prima occupazione a Cipro, può richiedere
l’esenzione del 50%, durante uno qualsiasi degli anni in cui la
remunerazione supera la somma di 55.000 €, a decorrere
dall’anno fiscale 2022 e fino al completamento di 17 anni fiscali
CONTINUA
PERSONE
FISICHE
(continuo)
50%
ALTRI
SOGGETTI
–
–
18
consecutivi, o fino all’abrogazione della relativa sottosezione
della ITL, a seconda di quale evento si verifichi per primo, a
partire dall’anno fiscale in cui è iniziata la prima occupazione
nella Repubblica di Cipro di un soggetto che ha avuto un
impiego continuo nella Repubblica di Cipro dall’anno di inizio
della sua prima occupazione fino all’anno fiscale 2021, purché
soddisfi una delle seguenti condizioni:
1. il soggetto ha beneficiato dell’esenzione del 50% ai sensi
dell’Art. 8(23) della ITL; oppure
2. il primo impiego del soggetto nella Repubblica di Cipro è
iniziato durante il 2016 fino al 2021 con una retribuzione
annua superiore a 55.000 €; oppure
3. il primo impiego del soggetto nella Repubblica ha avuto
inizio nel periodo compreso tra il 2016 e il 2021 con una
retribuzione non superiore a 55.000 € annui e, entro un
periodo di sei mesi dal 26.07.2022, tale retribuzione supera
l’importo di 55.000 € annui.
Profitti dalla vendita di titoli
Profitti derivanti da una stabile organizzazione al di fuori di
Cipro, a meno che oltre il 50% delle attività di tale stabile
organizzazione non generi, direttamente o indirettamente,
redditi da investimenti e l’imposizione fiscale estera sia
notevolmente inferiore a quella di Cipro. L’esenzione non si
applica nel caso in cui la stabile organizzazione estera si trovi in
una giurisdizione inclusa nell’elenco UE (Allegato I) delle
giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali.
PERSONE
FISICHE
50%
100% 100% ALTRI
SOGGETTI
–
100%
100%
19
PERSONE
FISICHE
ALTRI
SOGGETTI
Compensi per la prestazione di servizi da lavoro dipendente al
di fuori di Cipro ad un datore di lavoro non residente a Cipro o
ad una stabile organizzazione al di fuori di Cipro di un datore di
lavoro residente a Cipro, per un periodo totale aggregato
superiore a 90 giorni nell’anno di riferimento.
100% –
20
AMMORTAMENTI FISCALI
TASSO
ANNUO
Fabbricati industriali e strutture alberghiere.
4%2
Fabbricati agricoli.
4%3
Fabbricati commerciali.
3%
Macchinari, impianti e arredi.
10,3%4
Macchinari e attrezzature utilizzati nel settore agricolo o zootecnico
15%
Hardware e software operativi
20%
Applicativi software: fino a 1.709 €
100%
oltre 1.709 €
33% (⅓)
Attrezzature.
33% (⅓)
Trattori, escavatori, pale meccaniche, gru, bulldozer.
25%
Autoveicoli (tranne le auto berlina) e motociclette.
20%
Nuove navi cargo, nuovi aerei e nuovi elicotteri.
8%
Nuove navi passeggeri e yacht a motore.
6%
Veicoli blindati utilizzati dai servizi di sicurezza.
20%
Sistemi tecnici per l’efficienza energetica degli edifici, sistemi di energia
rinnovabile e sistemi e sistemi di accumulo di energia elettrica
20%
Macchinari specializzati per la costruzione di ferrovie (es. motori per
locomotive, carri per il trasporto di pietrisco, carri portacontainer e carri per
il trasporto di traverse ferroviarie).
20%
Navi cargo e passeggeri usate e ulteriori spese in conto capitale.
VARIAB.5
Veicoli elettrici e stazioni di ricarica
33% (⅓)
2 Per integrazioni nel periodo tra il 2012 e il 2018 è ammessa una deduzione per usura pari al 7% annuo.
3 Per integrazioni nel periodo tra il 2017 e il 2018 è ammessa una deduzione per usura pari al 7% annuo.
4 Per integrazioni nel periodo tra il 2012 e il 2018 è ammessa una deduzione per usura pari al 2% annuo.
5 Per integrazioni effettuate nel periodo 2023-2030, per migliorare l’efficienza energetica, è consentita una deduzione del 7% annuo.
21
DEDUZIONI PER PERSONE FISICHE
Spese su immobili in affitto.
Interessi pagati in relazione a immobili in affitto.
Iscrizione alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria.
Donazioni a enti di beneficenza approvati, comprovate da documenti
giustificativi.
Donazioni o contribuzioni effettuate a favore di istituzioni culturali
approvate dal Vice Ministro della Cultura
Contributi previdenziali, premi di assicurazione sulla vita e contributi a
fondi di previdenza approvati, fondi pensione o fondi sanitari (compreso il
Sistema sanitario nazionale).
I contributi versati a fondi previdenziali o fondi pensione approvati non
devono superare il 10% del reddito imponibile totale.
I contributi versati a fondi sanitari approvati non devono superare il 2% del
reddito imponibile totale.
L’assicurazione sulla vita deve essere stipulata sulla vita del
contribuente, non su quella del coniuge. L’agevolazione concessa per
l’assicurazione sulla vita del coniuge rimane comunque valida per le
polizze stipulate prima del 1° gennaio 2003.
I premi annuali sono limitati al 7% della somma assicurata.
In caso di disdetta della polizza sulla vita entro 6 anni dalla data di
sottoscrizione, una percentuale dei premi precedentemente ammessi è
soggetta a tassazione:
CONTINUA
6 Del canone annuo.
7 Dal calcolarsi sul reddito imponibile prima della deduzione.
TASSO
ANNUO
20%6
100%
100%
100%
100%*
Fino
a 1/57
* DEDUZIONE MASSIMA
CONSENTITA 50.000 €
22
TASSO
ANNUO
disdetta entro 3 anni
30%
disdetta tra il 4° e il 6° anno
20%
Riscatto parziale di una polizza vita: nel caso di un riscatto parziale di una
polizza vita in cui l’importo riscattato superi il valore lordo di riscatto della
polizza al 31 dicembre del quarto anno precedente all’anno del riscatto, il
50% dell’importo eccedente viene aggiunto al reddito imponibile del
contraente della polizza. Il valore lordo di riscatto è considerato pari a zero
se la polizza ha meno di 4 anni ed è ridotto di qualsiasi eccedenza dei
riscatti parziali effettuati nei 3 anni precedenti rispetto ai premi versati
durante tali anni.
50%
Costi per l’acquisto di partecipazioni in imprese innovative
(fino al 31 dicembre 2026)
Limitate
al 50%8
8 Limitate al 50% del reddito imponibile (al netto delle deduzioni) dell’anno fiscale in cui tali spese sono state sostenute, o 150.000 €
all’anno (se inferiore). Inoltre, la deduzione fiscale non può superare il 50/35/20% (a seconda delle condizioni) dell’investimento
ammissibile. Eventuali costi limitati possono essere riportati a nuovo e utilizzati nei cinque anni successivi. 23
CRITERI DI REDDITO FAMILIARE
Sono state introdotte diverse deduzioni basate sui criteri familiari:
Nessun figlio
Fino a 2 figli (al 31 dicembre dell’anno fiscale)
3 o 4 figli (al 31 dicembre dell’anno fiscale)
5 o più figli (al 31 dicembre dell’anno fiscale)
Famiglie monoparentali
Stesse soglie di reddito familiare
previste in base al numero di figli
Persone singole
Deduzione per ciascun genitore in base ai criteri di reddito familiare sopra
indicati. Per le famiglie monoparentali e nei casi in cui uno dei due
genitori abbia l’affidamento esclusivo, l’importo della deduzione
concessa è raddoppiato.
Interessi passivi pagati in relazione a un finanziamento regolare per
l’acquisto o la costruzione di un’abitazione principale situata nella
Repubblica di Cipro; oppure spese di affitto sostenute per l’utilizzo di
un’abitazione principale situata nella Repubblica di Cipro, sulla base dei
criteri di reddito familiare sopra indicati.
Per le spese in conto capitale sostenute per migliorare l’efficienza
energetica di un’abitazione principale situata nella Repubblica di Cipro,
sulla base dei criteri di reddito familiare sopra indicati.
* Per ciascun coniuge, partner convivente o persona singola.
(€) Soglia
DI reddito
f amiliare
100.000
100.000
150.000
200.000
=
40.000
1000 /
1° figlio
1250 /
2° figlio
1500 /
3° figlio
e oltre
Fino a
2000 *
Fino a
1000 *
24
(€) Soglia
DI reddito
f amiliare
Per le spese in conto capitale sostenute per sistemi tecnici di efficienza
energetica dell’abitazione principale, sistemi di energia rinnovabile e
batterie di accumulo elettrico, sulla base dei criteri di reddito familiare
sopra indicati.
Fino a
1000 *
Per le spese in conto capitale sostenute per veicoli elettrici registrati
presso il Dipartimento dei trasporti stradali, sulla base dei criteri di reddito
familiare sopra indicati .
Fino a
1000 *
Premi pagati per assicurare un’abitazione contro le calamità naturali.
Fino a
500 *
* Per ciascun coniuge, partner convivente o persona singola. 25
Deduzioni
per società
Ai fini della determinazione del reddito imponibile, sono deducibili tutte le uscite e
le spese sostenute interamente ed esclusivamente dalla società per la produzione
del reddito, incluse:
spese per la riparazione di locali, impianti, macchinari e mezzi di trasporto;
contributi annuali ordinari versati da un datore di lavoro a fondi approvati;
crediti inesigibili relativi a qualsiasi attività d’impresa;
spese per ricerca scientifica;
spese per brevetti, diritti brevettuali o di proprietà intellettuale;
donazioni o contributi effettuati per finalità educative, culturali o altre finalità benefiche
(senza limiti di deducibilità);
donazioni o contributi effettuati a favore di istituzioni culturali approvate dal Vice
Ministro della Cultura, fino a 50.000 € (l’eventuale eccedenza non può essere riportata
agli anni successivi), subordinatamente al rispetto delle condizioni previste;
spese fino al 1.200 € per aree edificabili fino a 120 mq, fino a 1.100 € per aree
edificabili da 121 a 1.000 mq, fino a 700 € per aree edificabili oltre 1.000 mq,
sostenute per la manutenzione, conservazione o ristrutturazione di un monumento
antico;
26
interessi relativi all’acquisizione di beni utilizzati nell’impresa. Gli interessi sostenuti in
relazione all’acquisizione di partecipazioni in una società controllata, posseduta al
100% (direttamente o indirettamente), sono deducibili (a decorrere dal 01/01/2012), a
condizione che gli attivi della società controllata non comprendano beni non utilizzati
nell’attività d’impresa. La deduzione non si applica nel caso in cui la società
controllata sia residente in una giurisdizione inclusa nell’elenco UE (Allegato I) delle
giurisdizioni non cooperative oppure sia stata costituita o registrata in tale
giurisdizione e non sia fiscalmente residente in un’altra giurisdizione che non sia
considerata non cooperativa;
contributi ad un fondo legalmente approvato per scopi educativi e il mantenimento di
soggetti che frequentano università, college, scuole o qualsiasi altro istituto
d’istruzione;
contribuzioni speciali per dipendenti del settore privato;
spese relative ai redditi da locazione;
interessi passivi relativi esclusivamente a beni locati;
deduzione degli interessi nozionali (Notional Interest Deduction-NID) in vigore dal 1°
gennaio 2015 (consultare la sezione NID);
costi sostenuti da una persona giuridica che agisce come investitore indipendente,
direttamente, tramite un fondo di investimento oppure tramite una piattaforma
alternativa di negoziazione (mediante acquisizione di nuove azioni ordinarie), per un
investimento di finanziamento del rischio in una piccola o media impresa (PMI)
innovativa, sono deducibili dal reddito imponibile di tale soggetto in relazione al
relativo investimento, nel rispetto delle condizioni previste;
spese per la preparazione di uno studio sul risparmio energetico da parte di un
esperto specializzato;
27
spese relative alla prima quotazione delle azioni di una società presso una borsa valori
riconosciuta, fino a un massimo di 300.000 €, nel rispetto delle condizioni previste
(l’eventuale importo non utilizzato può essere riportato agli anni successivi, entro i
limiti previsti).
deduzione aggiuntiva per il datore di lavoro che corrisponde l’Indennità di
contingenza (Cost of Living Allowance – COLA) ai sensi dell’Accordo permanente
sull’adeguamento automatico al costo della vita, pari al doppio dell’importo della
COLA pagato nell’anno immediatamente precedente, nel rispetto delle condizioni
previste.
28
Deduzioni non
ammesse
Spese domestiche o personali, comprese le spese di viaggio tra il luogo di
residenza e quello di lavoro.
Canone di locazione di immobili di proprietà e utilizzati dalla persona che
esercita l’attività d’impresa.
Introiti o interessi sul capitale versati o accreditati dalla persona che esercita
l’attività d’impresa.
Costi di beni aziendali ad uso privato.
Esborsi o spese non sostenuti interamente ed esclusivamente per la produzione
di reddito imponibile.
Somme impiegate o destinate ad essere impiegate come capitale.
Spese per miglioramenti, modifiche o ampliamenti di beni immobili.
Somme recuperabili nell’ambito di un’assicurazione o un contratto di
indennizzo.
29
Canoni di locazione o costi di riparazione di locali non inerenti alla produzione di
reddito imponibile.
Imposte.
Pagamenti di natura volontaria.
Spese di rappresentanza, incluse spese di ospitalità di qualsiasi tipo, sostenute
nell’ambito dello svolgimento dell’attività d’impresa (per la parte eccedente l’1%
dei ricavi lordi oppure 30.000 €, se inferiore).
I pagamenti dei canoni di locazione relativi a beni immobili situati nella
Repubblica di Cipro devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico
bancario, carta di debito o di credito oppure mediante qualsiasi altro metodo di
pagamento elettronico riconosciuto. In caso contrario, la spesa non sarà
fiscalmente deducibile.
Spese relative all’uso di un autoveicolo privato.
Interessi applicabili al costo di acquisto di un autoveicolo privato o di qualsiasi
altro bene non utilizzato nell’attività aziendale. Questa disposizione non si
applica trascorso un periodo di sette anni dalla data di acquisto del relativo
bene.
Salari per i quali i contributi per fondi di previdenza, fondi pensione, fondi
sanitari, previdenza sociale e altri fondi correlati non sono stati versati entro
l’anno di pagamento. Se versati entro due anni dalla data di scadenza, oppure
entro il periodo disciplinato ai sensi delle disposizioni della legge sui contributi
previdenziali arretrati, le retribuzioni e i relativi contributi saranno ammessi
come spesa fiscalmente deducibile nell’anno del pagamento.
30
Le perdite su cambi valutari (realizzate e/o non realizzate) sono considerate
fiscalmente neutrali (salvo che derivino da attività di trading in valute e/o derivati
valutari).
Interessi passivi dovuti a società collegate registrate in giurisdizioni a bassa
fiscalità.
Pagamenti di royalties effettuati a favore di società collegate registrate in
giurisdizioni a bassa fiscalità.
31
Aliquote fiscali
per persone fisiche
SCAGLIONE
DI REDDITO
ALIQUOTA
FISCALE
IMPOSTA
DOVUTA
IMPOSTA
CUMULATIVA
0€ – 22.000€
0%
0€
0€
22.001€ – 32.000€
20%
2.000€
2.000€
32.001€ – 42.000€
25%
2.500€
4.500€
42.001€ – 72.000€
30%
9.00€
13.500€
Oltre i 72.001€
35%
–
–
Per le pensioni di vedovanza che superano l’importo di 22.000 €, i contribuenti possono
scegliere la tassazione al 20% o di cumularle con altre fonti di reddito e tassarle in base
alle aliquote sopra indicate previste per le persone fisiche.
32
Aliquote speciali
PENSIONI ESTERE DI PERSONE FISICHE
Fino a 5.000€
Oltre 5.000€
Vincite alla Lotteria Nazionale e ai giochi d’azzardo del circuito OPAP
superiori a 5.000 €
Il compenso variabile di soggetti impiegati nella Repubblica di Cipro
presso:
▪ il gestore di un Fondo di investimento alternativo (AIF), o
▪ un Fondo di investimento alternativo (AIF) autogestito, o
▪ una società alla quale un gestore AIF ha delegato attività relative alla
gestione del portafoglio o del rischio di un AIF,
che è effettivamente collegata al carried interest del fondo, può, tramite
opzione annuale, essere tassata con un’aliquota dell’8%, con un’imposta
minima annua di 10.000 € (nel rispetto delle condizioni previste).
Questo regime speciale di tassazione è disponibile per un periodo di 10
anni per ciascuna persona fisica.
Il compenso variabile di soggetti impiegati nella Repubblica di Cipro
presso:
▪ una società di gestione di OICVM, o
▪ un OICVM autogestito, o
CONTINUA
ALIQUOTA
SPECIALE
0%
5%
20%
8%
imposta
minima
annua di
10.000 €
33
▪ una società alla quale una società di gestione OICVM ha delegato
attività relative alla gestione del portafoglio o del rischio di un OICVM,
che è effettivamente collegata alla performance fee del fondo, può, tramite
opzione annuale, essere tassata con un’aliquota dell’8%, con un’imposta
minima annua di 10.000 € (nel rispetto delle condizioni previste).
Questo regime speciale di tassazione è disponibile per un periodo di 10
anni per ciascuna persona fisica.
Plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività: le plusvalenze
realizzate da qualsiasi persona sono soggette a un’imposta sostitutiva con
aliquota fissa dell’8% (nel rispetto delle condizioni previste), derivanti da: 1)
vendita di cripto-attività, 2) donazioni di cripto-attività, 3) scambio di una
cripto-attività con un’altra cripto-attività, 4) utilizzo di una cripto-attività
come mezzo di pagamento. Le perdite derivanti da cripto-attività possono
essere compensate esclusivamente con plusvalenze derivanti da
cripto-attività nello stesso anno fiscale
Pagamenti ex gratia effettuati a persone fisiche: i pagamenti ex gratia
corrisposti in occasione del pensionamento o della cessazione del
rapporto di lavoro, per la parte eccedente sulla parte eccedente 200.000 €,
sono tassati con un’aliquota fissa del 20%.
Piani di Stock Option: regime speciale di tassazione applicabile al benefit
derivante, per un dipendente o un amministratore di società,
dall’assegnazione di stock option o azioni nell’ambito di un piano di
incentivazione approvato dall’autorità fiscale cipriota. Si applica
un’aliquota fissa dell’8% su un importo del benefit pari al doppio del
reddito del dipendente. Tale regime speciale di tassazione è soggetto a
rigorosi criteri che devono essere soddisfatti affinché l’aliquota fissa possa
essere applicata.
8%
imposta
minima
annua di
10.000 €
8%
20%
al di sopra
di 200.000 €
8%
34
Aliquota fiscale sulle società
ALIQUOTA D’IMPOSTA SUI REDDITI SOCIETARI 15%
35
Perdite fiscali
In generale, le perdite derivanti da una fonte di reddito possono essere
compensate con redditi provenienti da altre fonti nello stesso anno fiscale.
L’eventuale perdita residua dopo la compensazione può essere riportata a nuovo
e utilizzata nei successivi 7 anni.
Le perdite relative all’anno 2019 che non siano state compensate con utili entro
l’anno 2024 non possono essere riportate all’anno 2025*.
Nel caso in cui:
intervengano variazioni nella proprietà delle azioni di una società e una variazione
sostanziale della natura delle attività della società nell’arco di un periodo di tre anni, o
intervenga una modifica nella proprietà delle azioni di una società in qualsiasi
momento successivo alla riduzione o alla sostanziale cessazione dell’attività e prima
di una significativa riattivazione dell’impresa, nessuna perdita maturata prima del
cambiamento della proprietà delle azioni potrà essere riportata agli anni successivi.
La compensazione delle perdite infragruppo è consentita esclusivamente con
riferimento agli utili maturati nel corrispondente anno fiscale.
Le società devono appartenere allo stesso gruppo per l’intero anno fiscale. Una società
costituita dalla propria società holding nel corso dell’anno è considerata membro dello
stesso gruppo per l’intero anno fiscale. Le perdite infragruppo possono essere trasferite
a un’altra società del gruppo a condizione che la società beneficiaria utilizzi innanzitutto
le proprie perdite fiscali riportate a nuovo. 36
Due società saranno considerate membri di un gruppo se:
una è controllata al 75% dall’altra; o,
entrambe sono separatamente controllate al 75% da una terza società.
Le perdite subite da un soggetto in attività svolte al di fuori di Cipro possono
essere compensate con il reddito del soggetto stesso derivante da altre fonti per
lo stesso anno.
Nel caso in cui il titolare di un’attività economica, compresa una partnership, converta
la sua attività in una società, le perdite del titolare accumulate possono essere portate
a nuovo come perdite della società.
Le disposizioni relative alla compensazione delle perdite infragruppo sono estese anche
ai casi in cui la società che trasferisce le perdite sia registrata e fiscalmente residente in
un altro Stato membro dell’UE, a condizione che tale società abbia esaurito tutte le
possibilità di utilizzo delle perdite nel proprio Paese di residenza fiscale oppure nel
Paese in cui la società holding intermedia ha la propria sede legale. Le perdite fiscali
devono essere calcolate in conformità con la normativa fiscale di Cipro.
CREDITO PER IMPOSTE ESTERE
Nel caso in cui siano state pagate imposte all’estero su redditi soggetti a imposta
sul reddito, l’importo effettivamente versato può essere riconosciuto come
credito d’imposta a compensazione dell’imposta dovuta su tali redditi,
indipendentemente dall’esistenza di una convenzione contro la doppia
imposizione con il relativo Paese estero.
* Le perdite relative all’anno fiscale 2019 potranno essere utilizzate in compensazione di eventuali utili dell’anno fiscale 2026.
37
Deduzione degli interessi nozionali (NID)
Le imprese (incluse le stabili organizzazioni estere) hanno diritto alla NID sul capitale
sociale. La NID corrisponde al prodotto tra il tasso di interesse di riferimento e il nuovo
capitale sociale detenuto e utilizzato da una società nell’esercizio delle sue attività
aziendali.
TASSO DI INTERESSE DI RIFERIMENTO
Il rendimento del titolo di stato decennale emesso dallo stato in cui viene investito
il nuovo capitale sociale aumentato del 5%. Il rendimento del titolo è il rendimento
applicabile alla data del 31 dicembre dell’anno fiscale precedente a quello a cui si
riferisce.
Nel caso in cui lo stato in cui viene investito il nuovo capitale sociale non abbia emesso
titoli di stato fino al 31 dicembre dell’anno precedente all’anno fiscale per il quale si
richiede la deduzione, il tasso di riferimento da utilizzare sarà pari al tasso di rendimento
del titolo di stato decennale di Cipro aumentato del 5% alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente all’anno fiscale per il quale si richiede la deduzione.
38
NUOVO CAPITALE SOCIALE
Qualsiasi capitale proprio immesso nell’attività a partire dal 1° gennaio 2015 sotto
forma di capitale sociale emesso e sovrapprezzo azioni (purché interamente
versato). Il nuovo capitale proprio non include somme che sono state capitalizzate
come capitale sociale e che derivano dalla rivalutazione di beni mobili e immobili.
La NID viene considerata come spesa per interessi ed è soggetta alle limitazioni previste
dall’Articolo 11 (15) e da specifiche norme antielusive.
La NID concessa sul nuovo capitale proprio non può eccedere l’80% dell’utile
imponibile prima dell’applicazione della NID.
La limitazione della NID riguarda anche il reddito imponibile che deriva separatamente
da ciascun bene finanziato dal nuovo capitale sociale.
In caso di perdite, la NID non è disponibile. In pratica, ciò significa che la NID non può
creare o aumentare una perdita fiscale.
Il contribuente può scegliere di non richiedere la deduzione o richiederla solo in parte
per ciascun anno fiscale.
39
Direttiva
europea antielusione
La normativa fiscale cipriota è stata modificata per recepire le disposizioni della
Direttiva UE antielusione (la “Direttiva”).
EMENDAMENTI IN VIGORE DAL 2019
Un’ampia formulazione della norma generale antielusione in linea con il testo della
Direttiva.
Norme sulla limitazione degli interessi che riducono la deducibilità fiscale degli
oneri finanziari superiori al 30% dell’utile rettificato prima degli interessi, delle
imposte, delle svalutazioni e degli ammortamenti (EBITDA). Questi sono gli aspetti
più importanti delle norme sulla limitazione degli interessi:
le norme sulla limitazione degli interessi si applicano a livello di gruppo cipriota
(criterio del 75%).
Eccezione de minimis per oneri finanziari eccedenti fino a 3 milioni di euro.
È prevista l’esenzione per imprese stand-alone e istituti finanziari.
Le clausole di salvaguardia si applicano ai finanziamenti sottoscritti prima del 17
giugno 2016.
Esclusione di finanziamenti a lungo termine per infrastrutture pubbliche.
Disposizioni relative alla clausola di salvaguardia patrimoniale.
Disposizioni di riporto a nuovo relative alla capacità di deduzione degli interessi non
utilizzata e agli oneri finanziari eccedenti la cui deducibilità è stata limitata.
Nel 2023, le autorità fiscali cipriote hanno pubblicato una circolare fiscale che fornisce
indicazioni sull’applicazione delle regole di limitazione degli interessi.
41
Se sono soddisfatte determinate condizioni, un contribuente controllante cipriota dovrà
includere nella sua base imponibile i redditi non distribuiti di una Controllata Estera
(CFC) nella misura in cui tali profitti derivino da operazioni fittizie poste in essere
esclusivamente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale nell’ambito delle leggi
sull’imposta sul reddito cipriota.
Una o più operazioni di questo tipo vengono considerate fittizie nella misura in cui le
principali funzioni di soggetti che hanno contribuito alla generazione del reddito della
controllata estera, vengano sostanzialmente svolte dalla società controllante cipriota
e/o da altri soggetti ciprioti correlati alla società controllante cipriota.
EMENDAMENTI IN VIGORE DAL 2020
Le norme di contrasto ai disallineamenti da ibridi (hybrid mismatches) entrano in
vigore al 1° gennaio 2020 (ad eccezione degli ibridi inversi [reverse hybrids] che
entreranno in vigore alla data del 1° gennaio 2022).
Le norme sono volte a garantire che le deduzioni o i crediti siano considerati in una sola
giurisdizione e che non si verifichino situazioni in cui in uno stato si deducano
pagamenti senza che nell’altro stato interessato venga tassato il corrispondente
reddito. Le norme sono tipicamente limitate ai disallineamenti da ibridi e non hanno
effetto sulla potestà impositiva nell’ambito di una convenzione fiscale.
Le norme soddisfano, ma non superano, gli “standard minimi” obbligatori della direttiva
antielusione II (ATAD II) intesi a contrastare i disallineamenti da ibridi. Le norme sui
disallineamenti ibridi si applicano sia alle società residenti fiscalmente a Cipro sia alle
società estere aventi stabile organizzazione a Cipro e riguardano le seguenti strutture
ibride:
42
Disallineamenti da strumenti finanziari ibridi: situazioni in cui uno strumento
finanziario o il pagamento effettuato in sua virtù viene trattato diversamente in due
giurisdizioni (es. lo strumento è considerato debito nella giurisdizione del soggetto
pagatore e capitale nella giurisdizione del beneficiario).
Disallineamenti da entità ibride: situazioni in cui una entità viene considerata opaca
secondo le leggi di una giurisdizione (vale a dire un soggetto passivo ai sensi di quella
giurisdizione) e trasparente da un’altra giurisdizione (es. la quota di profitti dei partner
della entità è soggetta a imposta ai sensi delle leggi dell’altra giurisdizione).
Trasferimenti ibridi: situazioni in cui le leggi di due giurisdizioni divergono sulla
questione se il cedente o il cessionario di uno strumento finanziario detenga la
titolarità dei pagamenti sul bene sottostante.
Disallineamenti da stabili organizzazioni ibride: situazioni in cui le attività aziendali
in una giurisdizione vengono considerate come esercitate tramite una stabile
organizzazione in una giurisdizione, mentre nell’altra giurisdizione le stesse attività
non vengono considerate come esercitate tramite una stabile organizzazione.
Disallineamenti importati: situazioni in cui l’effetto di un disallineamento da ibridi fra
le parti in paesi terzi viene spostato verso la giurisdizione di uno Stato Membro
utilizzando uno strumento non ibrido, pregiudicando in tal modo l’efficacia delle
norme che neutralizzano i disallineamenti da ibridi. Questo include un pagamento
deducibile in uno Stato Membro nell’ambito di uno strumento non ibrido che viene
utilizzato per finanziare le spese relative ad un disallineamento da ibridi.
Disallineamenti da residenza fiscale: situazioni in cui un contribuente risiede ai fini
fiscali in due o più giurisdizioni.
43
Dal 1° gennaio 2020, una società fiscalmente residente a Cipro o una società
fiscalmente residente al di fuori di Cipro avente organizzazione stabile a Cipro,
sarà soggetta ad una imposta corrispondente al valore di mercato dei beni trasfe-
riti alla data di uscita, meno il loro valore ai fini fiscali, nei casi di seguito indicati:
Una società fiscalmente residente a Cipro trasferisce beni dalla sua sede centrale a Cipro alla
sua stabile organizzazione in un altro Stato Membro o in un Paese terzo, così che Cipro non
ha più diritto di tassare i beni trasferiti, a causa di tale trasferimento.
Una società fiscalmente residente al di fuori di Cipro con stabile organizzazione a Cipro
trasferisce beni dalla sua stabile organizzazione a Cipro alla sua sede centrale o ad un’altra
stabile organizzazione in un altro Stato Membro o in un paese terzo, così che Cipro non ha più
diritto di tassare i beni trasferiti, a causa di tale trasferimento.
Una società fiscalmente residente a Cipro trasferisce la sua residenza fiscale da Cipro ad un
altro Stato membro o ad un paese terzo, ad eccezione di quei beni che rimangono
effettivamente collegati ad una stabile organizzazione a Cipro e per i quali Cipro mantiene il
diritto di tassazione.
Una società fiscalmente residente al di fuori di Cipro con stabile organizzazione a Cipro
trasferisce l’attività esercitata dalla sua stabile organizzazione da Cipro ad un altro Stato
membro o a un paese terzo, così che Cipro non ha più diritto di tassare i beni trasferiti, a causa
di tale trasferimento.
Se una società fiscalmente residente in uno Stato Membro trasferisce a Cipro i suoi beni o la
sua residenza fiscale o le sue attività esercitate tramite una stabile organizzazione estera, il
valore iniziale dei beni trasferiti ai fini fiscali deve essere pari al valore determinato dallo Stato
Membro alla data di uscita, a meno che questo non corrisponda al valore di mercato dei beni
trasferiti.
Inoltre, le disposizioni sulla tassazione in uscita non si applicano in caso di beni che si prevede
tornino a Cipro entro un periodo di 12 mesi, purché tali beni siano collegati al finanziamento di
titoli, beni dati come garanzia collaterale o quando il trasferimento di beni viene effettuato per
soddisfare i requisiti patrimoniali prudenziali o ai fini della gestione della liquidità.
44
Regime fiscale agevolato per la proprietà intellettuale
Regime fiscale agevolato per la proprietà intellettuale
I.P. BOX
Le disposizioni del regime per la proprietà intellettuale legano i benefici del regime
alle spese per R&D sostenute dal contribuente. Per quanto riguarda il regime
agevolato, i contribuenti in possesso dei requisiti potranno richiedere una deduzione
fiscale pari all’80% degli utili ammissibili derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali
ammissibili. Il contribuente può scegliere di non richiedere la deduzione o richiederla
solo in parte.
Gli utili ammissibili vengono calcolati secondo la seguente formula:
UTILI
AMMISSIBILI
=
SPESE AMMISSIBILI +
( ) Reddito
SPESE INCREMENTATIVE
×
complessivo da PI
SPESE COMPLESSIVE
46
SPESE COMPLESSIVE
Le spese di R&D affidate a terze parti correlate non verranno trattate come spese
ammissibili ai fini del regime agevolato per la proprietà intellettuale.
Il costo di acquisizione o di sviluppo di beni immateriali di natura capitale viene
ammortizzato in modo ragionevole lungo la relativa vita economica utile, secondo i
principi contabili riconosciuti, per un periodo massimo di 20 anni. I diritti di proprietà
intellettuale con vita utile indefinita sono ammortizzati su un periodo di 20 anni.
La spesa in conto capitale sostenuta per l’acquisizione di beni immateriali in cambio di
nuove azioni del capitale sociale della società acquirente non può eccedere il valore di
mercato di tali beni alla data della loro acquisizione e tale valore di mercato deve essere
documentato in modo soddisfacente per le autorità fiscali cipriote. Le quote di
ammortamento fiscale relative a tali beni devono essere calcolate sulla base della
suddetta spesa in conto capitale, che non può eccedere il loro valore equo di mercato
al momento dell’acquisizione.
BENI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE AMMISSIBILI
Le disposizioni del regime agevolato si applicano solo a brevetti e equivalenti di brevetti,
software protetto da copyright, modelli di utilità e altri beni di proprietà intellettuale
aventi requisiti di non ovvietà, utilità e novità (soggetti ai criteri del de minimis). Ciò
significa che il marketing relativo ai beni di proprietà intellettuale come i marchi
non viene considerato come bene ammissibile.
47
Super deduzione del 120% sulle spese di Ricerca e Sviluppo
L’articolo 9(1)(d) della Legge sull’imposta sul reddito prevede una deduzione
aggiuntiva maggiorata per le spese di Ricerca e Sviluppo sostenute dal
contribuente. Tale super deduzione sarà pari al 20% dell’importo effettivamente
sostenuto dal contribuente per spese di Ricerca e Sviluppo durante gli anni fiscali dal
2025 al 2030 (incluse le spese di natura capitale).
Le spese di ricerca e sviluppo ammissibili che saranno dedotte dal reddito imponibile
del titolare economico dei beni di PI saranno pari al 120% delle spese di R&D
effettivamente sostenute.
La deduzione aggiuntiva è concessa nell’anno in cui le relative spese sono sostenute,
ad eccezione delle spese in conto capitale, per le quali la deduzione aggiuntiva viene
concessa lungo la vita utile del bene, per un periodo massimo di 20 anni. Tale
deduzione maggiorata non è disponibile per i contribuenti che richiedono una
deduzione figurativa ai sensi del regime agevolato per la PI previsto dall’articolo 9(1)(k)
della Legge sull’imposta sul reddito.
Nessuna super deduzione è concessa per le spese sostenute per l’acquisto di immobili,
impianti e macchinari, incluse le strutture abitative per dipendenti, per le quali può
essere richiesta una deduzione o un ammortamento fiscale.
48
Contributo
speciale al
Fondo di Difesa
Il contributo speciale per il Fondo di Difesa (SDC) viene applicato sugli utili da
ricevere o ricevuti di un soggetto residente a Cipro. Le persone fisiche sono
soggette al SDC solo se domiciliate a Cipro.
Aliquote
PERSONE
FISICHE
ALTRI
SOGGETTI
Dividendi ricevuti da una società fiscalmente residente a Cipro
5%
–
• per dividendi ricevuti fino al 2031, derivanti da utili generati
fino all’anno 2025, da persone fisiche domiciliate;
17%
–
• per dividendi ricevuti fino al 2031, indirettamente dopo il
decorso di 4 anni dall’anno di generazione degli utili, distribuiti
da utili generati fino all’anno 2023, da una società fiscalmente
residente a Cipro;
–
17%
• per dividendi ricevuti nell’anno 2026 derivanti da utili generati
nel 2024 e/o 2025, nonché per dividendi ricevuti nell’anno
2027 derivanti da utili generati nel 2025, da una società
fiscalmente residente a Cipro.
–
17%
Dividendi ricevuti da una società non fiscalmente residente a
5%
5%
Cipro9
9 Nel caso in cui una società fiscalmente residente a Cipro riceva dividendi da una società non fiscalmente residente a Cipro, tali
dividendi sono esenti dal contributo speciale, salvo che:
• (i) la società che distribuisce il dividendo svolga, direttamente o indirettamente, per oltre il 50%, attività che generano redditi da
investimento; e
• (ii) il carico fiscale estero sul reddito della società che distribuisce il dividendo sia inferiore al 50% del carico fiscale di una società
fiscalmente residente a Cipro.
50
PERSONE
FISICHE
ALTRI
SOGGETTI
Distribuzione indiretta di dividendi da parte di una società
fiscalmente residente a Cipro ai propri azionisti diretti e indiretti
(solo persone fisiche)10
10%
–
Distribuzione presunta di dividendi da parte di una società
fiscalmente residente a Cipro per gli anni fiscali 2024 e 202511
17%
–
Distribuzioni di dividendi da parte di una società fiscalmente
residente a Cipro ai propri azionisti societari situati in una
giurisdizione a bassa fiscalità / in una giurisdizione UE non
cooperativa12
–
5-17%
Interessi percepiti o accreditati13
17%
0/3/17%
Interessi percepiti o accreditati derivanti da certificati di
risparmio o obbligazioni di sviluppo emessi dal governo di Cipro
o dal governo di un altro Stato membro dell’UE, obbligazioni
societarie quotate in un mercato regolamentato riconosciuto,
obbligazioni o titoli quotati in un mercato regolamentato
riconosciuto emessi da un’autorità locale o da un ente statale di
Cipro o di un altro Stato membro dell’UE
3%
–
10 La distribuzione indiretta di dividendi è pari alla somma di:
• (i)il valore di mercato del bene della società utilizzato dall’azionista o da una persona collegata all’azionista, alla data di inizio
dell’utilizzo del bene, tenendo conto della percentuale di utilizzo personale di tale bene; e
• (ii) la differenza tra il valore di mercato di qualsiasi bene ceduto dalla società al proprio azionista oppure a una persona collegata
all’azionista alla data della cessione e l’importo pagato da tale azionista per il bene.
11 Le norme sulle distribuzioni presunte di dividendi saranno applicate per l’ultima volta il 31/12/2026 e il 31/12/2027 rispettivamente per
gli utili contabili degli anni fiscali 2024 e 2025.
12 Per ulteriori indicazioni si rimanda alla sezione relativa alle ritenute fiscali sui pagamenti effettuati a soggetti non fiscalmente residenti
a Cipro. L’aliquota del 5% si applica alle distribuzioni rilevanti verso società situate in giurisdizioni a bassa fiscalità, mentre l’aliquota del
17% si applica alle distribuzioni rilevanti verso società situate in giurisdizioni non cooperative. Qualora una società sia situata sia in una
giurisdizione a bassa fiscalità sia in una giurisdizione non cooperativa, si applicherà la ritenuta del 17%.
13 Ogni istituzione religiosa, benefica o educativa di carattere pubblico fiscalmente residente a Cipro, il cui reddito sia esente da imposta
sul reddito, nonché ogni società fiscalmente residente a Cipro costituita esclusivamente per la promozione dell’arte, della scienza o dello
sport e il cui reddito sia esente da imposta sul reddito, è soggetta al Contributo Speciale per la Difesa con aliquota del 17%. Ogni ente
statale, autorità locale ed ente della pubblica amministrazione generale che non svolga attività economica è soggetto al Contributo
Speciale per la Difesa con aliquota del 3%. 51
PERSONE
FISICHE
ALTRI
SOGGETTI
Interessi maturati a favore di fondi pensione, fondi previdenziali,
del Fondo di Previdenza Sociale e del Fondo di Assicurazione
Sanitaria
–
3%
Interessi pagati o accreditati da una società residente a Cipro a
una società residente in una giurisdizione inclusa nella blacklist
UE oppure costituita in una giurisdizione inclusa nella blacklist
UE e non fiscalmente residente in un’altra giurisdizione (vedi
sezione relativa)
–
17%
Rimborsi
Una persona fisica il cui reddito annuo, inclusi gli interessi, non supera 12.000 €,
ha diritto al rimborso dell’imposta trattenuta sugli interessi eccedenti l’importo
corrispondente al 3%.
CREDITO PER IMPOSTE ESTERE
Nel caso in cui sul reddito soggetto ad un contributo speciale sia stata versata
un’imposta estera, questa può essere fatta valere come credito in relazione al
contributo speciale dovuto sul reddito, a prescindere che esista o meno una
convenzione sulla doppia imposizione con lo stato estero in questione.
52
Distribuzione
presunta
Una società residente a Cipro è tenuta a versare un contributo speciale del 17% al
Fondo di Difesa su una distribuzione presunta pari al 70% degli utili contabili
maturati negli anni fiscali 2024 e 2025, al netto delle imposte e prima della com-
pensazione delle perdite riportate da anni precedenti, tenendo conto degli even-
tuali dividendi distribuiti. Tale distribuzione presunta deve essere effettuata entro
2 anni dalla fine dell’anno fiscale di riferimento.
La distribuzione presunta si applica esclusivamente agli utili direttamente o
indirettamente attribuibili ad azionisti persone fisiche che, alla data della distribuzione
presunta, siano residenti a Cipro (ai sensi delle disposizioni della Legge sull’Imposta sul
Reddito) e domiciliati a Cipro (ai sensi delle disposizioni della Legge sul Contributo
Speciale al Fondo di Difesa).
53
Soggetti domiciliati a Cipro
Una persona fisica è considerata “domiciliata a Cipro” ai fini del Contributo
Speciale al Fondo di Difesa (SDC) nei seguenti casi:
indipendentemente dal proprio domicilio di origine, qualsiasi persona residente a
Cipro, come definito dalle disposizioni della Legge sull’Imposta sul Reddito, per
almeno 17 anni sui 20 precedenti l’anno fiscale, è considerata domiciliata a Cipro;
una persona fisica che sia stata considerata domiciliata a Cipro ai sensi delle
disposizioni del precedente paragrafo (i) è considerata mantenere tale status di
domicilio fino al completamento di 20 anni durante i quali non sia residente a Cipro,
secondo la definizione prevista dalla Legge sull’Imposta sul Reddito.
Metodo alternativo di applicazione del Contributo Speciale al Fondo di Difesa:
una persona fisica non domiciliata il cui periodo di esenzione di 17 anni sia scaduto
può optare per un metodo alternativo di tassazione, mediante il pagamento di una
somma forfettaria di 250.000 € per un periodo di 5 anni, subordinatamente
all’approvazione delle autorità fiscali cipriote. La relativa domanda deve essere
presentata entro il 30 giugno 2026 per periodi decorrenti dal 01/01/2026.
54
Imposta minima
globale
Pilastro 2
Cipro ha introdotto la normativa Pilastro due con effetto dal 31 dicembre 2023. La
normativa recepisce tutte le disposizioni della Direttiva UE (Direttiva del Consiglio
(UE) 2022/2523 del 14 dicembre 2022) ed è stata integrata con alcune disposizioni
emanate fino ad oggi tramite linee guida amministrative dell’Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dal Quadro inclusivo (Inclusive
Framework) dell’OCSE e del G20 sul progetto BEPS, nonché con disposizioni che
disciplinano aspetti amministrativi al fine di agevolare l’interpretazione della normativa.
Una specifica disposizione prevede inoltre che la normativa sia interpretata in
conformità con tutte le linee guida amministrative emanate dall’Inclusive Framework
OCSE/G20 sul BEPS, nella misura in cui tali linee guida siano compatibili con la
normativa stessa.
In generale, le norme introducono un’aliquota fiscale effettiva minima (ETR) del
15% per i gruppi multinazionali (MNE) o per i grandi gruppi nazionali con ricavi
consolidati annuali pari ad almeno 750 milioni di euro in almeno due dei quattro
esercizi fiscali immediatamente precedenti l’esercizio fiscale oggetto di verifica.
La soglia di ricavi utilizzata per determinare l’ambito di applicazione dell’imposta
minima globale è sostanzialmente equivalente a quella prevista per il
Country-by-Country Reporting (CbCR – Rendicontazione paese per paese) nell’ambito
dell’Azione 13 del progetto BEPS.
Nel caso in cui l’aliquota fiscale effettiva (ETR) in una determinata giurisdizione sia
inferiore al 15%, deve essere riscossa un’imposta complementare denominata “top-up
tax” mediante specifici meccanismi di riscossione.
In particolare, la normativa Pilastro due introduce una Income Inclusion Rule (IIR –
Imposta minima integrativa) per gli esercizi finanziari a partire dal 31 dicembre 2023.
56
La IIR richiede che una società capogruppo situata a Cipro calcoli e versi l’eventuale
imposta complementare derivante dai propri redditi soggetti a bassa imposizione e dai
redditi soggetti a bassa imposizione delle proprie controllate, al fine di garantire che il
reddito complessivo del gruppo sia tassato con un’aliquota minima del 15%.
Cipro ha inoltre introdotto una Undertaxed Profit Rule (UTPR – Imposta minima
suppletiva) per gli esercizi finanziari a partire dal 31 dicembre 2024.
La UTPR funge da meccanismo di salvaguardia rispetto alla IIR; ciò significa che
eventuali imposte complementari relative a entità del gruppo soggette a bassa
imposizione che non possano essere riscosse dalle società capogruppo tramite
l’applicazione della IIR vengono riallocate alle giurisdizioni che hanno introdotto le
regole dell’UTPR (come Cipro), sulla base degli attivi materiali e dei costi del personale.
Infine, Cipro ha introdotto le regole della Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT –
Imposta minima nazionale) per gli esercizi finanziari a partire dal 31 dicembre 2024. Le
regole della DMTT prevedono l’applicazione di un’imposta complementare sui redditi
soggetti a bassa imposizione di entità e joint venture appartenenti a un gruppo
multinazionale o a un grande gruppo nazionale con sede a Cipro. La regola cipriota
della DMTT si discosta dalla definizione di DMTT qualificata prevista dalle linee guida
emanate e consente l’imputazione delle imposte estere, come le imposte derivanti da
un regime CFC (Controlled Foreign Company). La DMTT rispetta inoltre tutti i safe
harbor, incluso il Transitional CbCR safe harbor (regime transitorio semplificato CbCR).
Cipro ha inoltre aderito a tutti i safe harbor, compreso il Transitional CbCR Safe Harbor
e un Transitional UTPR Safe Harbor.
Alcune tipologie di entità sono escluse dall’applicazione delle regole. Tuttavia, i loro
ricavi non devono essere esclusi dal calcolo della soglia di ricavi rilevante.
57
Le Entità escluse comprendono enti governativi, organizzazioni internazionali,
organizzazioni senza scopo di lucro e fondi pensione, nonché qualsiasi fondo di
investimento o veicolo di investimento immobiliare che costituisca la Ultimate Parent
Entity (UPE – Entità controllante capogruppo) del gruppo multinazionale o del grande
gruppo nazionale; tale definizione è inoltre estesa a determinate entità partecipate da
entità escluse.
Sono previste eccezioni alle regole sotto forma di esclusioni “de minimis” per gruppi
multinazionali o grandi gruppi nazionali che presentino ricavi medi inferiori a 10 milioni
di euro e una perdita media qualificata inferiore a 1 milione di euro in una determinata
giurisdizione.
Tali gruppi multinazionali o gruppi nazionali di grandi dimensioni non saranno tenuti a
versare l’imposta complementare anche se la loro aliquota fiscale effettiva è inferiore
all’aliquota fiscale minima vigente in quella giurisdizione.
Vengono introdotti nuovi obblighi di compliance e dichiarazione ai fini della
rendicontazione. In particolare, una GloBE Information Return (GIR – Comunicazione
rilevante) deve essere presentata entro 15 mesi dalla fine del relativo esercizio
finanziario (oppure entro 18 mesi per il primo anno di applicazione) da parte di tutte le
Entità costituenti di un gruppo multinazionale (MNE) o di un grande gruppo nazionale
con sede a Cipro, salvo il caso in cui tale dichiarazione venga presentata dalla
Capogruppo (UPE) del gruppo oppure da un’entità designata per il deposito in un’altra
giurisdizione con la quale Cipro disponga di un efficace meccanismo di scambio di
informazioni relativo alla GIR.
Inoltre, una dichiarazione relativa all’imposta complementare deve essere presentata
entro 30 giorni dalla presentazione della GIR da parte di qualsiasi entità costituente o
joint venture che abbia una passività per imposta complementare ai sensi della DMTT,
della IIR o della UTPR.
58
È inoltre previsto un obbligo di notifica nei confronti delle autorità fiscali cipriote, che
deve essere adempiuto entro e non oltre 15 mesi dalla fine del relativo esercizio
finanziario (oppure entro 18 mesi per il primo anno di applicazione) da parte di tutte le
entità cipriote e joint venture appartenenti a gruppi rientranti nell’ambito di applicazione
della normativa.
59
Previdenza sociale
Aliquote
contributive
ALIQUOTA
Lavoratori autonomi
16,6%
Dipendenti
8,8%
Datori di lavoro
8,8%
Contributi del datore di lavoro per la cassa integrazione
1,2%
Contributi del datore di lavoro al Fondo per l’Ente di sviluppo delle risorse
0,5%
umane
Contributi del datore di lavoro al fondo di coesione
2%
FONDO DI COESIONE
ll datore di lavoro è tenuto a versare un contributo al fondo di coesione del 2%
sull’importo delle retribuzioni versate ai suoi dipendenti (senza limitazioni per
quanto riguarda l’importo delle retribuzioni).
61
Limite massimo
della retribuzione
per il 2026
Limite massimo dei contributi sulle retribuzioni per tutti i fondi
(ad eccezione del fondo di coesione):
SETTIMANALE
MENSILE
Dipendenti retribuiti settimanalmente
1.325 €
–
Dipendenti retribuiti mensilmente
–
5.742 €
ANNUALE
68.900 €
68.904 €
62
Limite minimo
della retribuzione per
i lavoratori autonomi
(PERIODO 5/1/2026 – 3/1/2027)
SETTIMA-
NALMENTE*
Soggetti che esercitano una professione:
per un periodo non superiore a 10 anni
486 €
per un periodo superiore a 10 anni
982 €
Commercianti all’ingrosso, agenti immobiliari e altri imprenditori
982 €
Operai specializzati
475€
Imprenditori edili e professionisti del settore edile
596 €
Commessi viaggiatori, portalettere, operatori ecologici, minatori, marinai,
venditori, agricoltori, allevatori, pescatori e occupazioni simili
331€
Segretari, dattilografi, cassieri, assistenti tecnici, operatori dei media,
conducenti di mezzi di trasporto, operatori di escavatori e occupazioni
simili.
475 €
CONTINUA
* I contributi previdenziali vengono versati con cadenza trimestrale. Ciascun trimestre corrisponde a 13 settimane. 63
SETTIMA-
NALMENTE*
Insegnanti (universitari, della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria,
assistenti e insegnanti di sostegno):
per un periodo non superiore a 10 anni
475 €
per un periodo superiore a 10 anni
949 €
Addetti alle pulizie, fattorini, custodi e proprietari di negozi.
453 €
Macellai, panettieri, pasticceri, addetti al confezionamento di frutta,
carne, latte, tabacco e occupazioni simili
364€
Designer, operatori informatici, ingegneri navali, agenti, musicisti,
illusionisti e persone senza occupazione
486 €
* I contributi previdenziali vengono versati con cadenza trimestrale. Ciascun trimestre corrisponde a 13 settimane. 64
Sistema
Sanitario
Nazionale
Aliquote contributive
per il 2026
(a) Dipendenti sulla propria retribuzione.
2,65%
(b) Datori di lavoro sulla retribuzione dei loro dipendenti.
2,90%
(c) Lavoratori autonomi sui propri compensi.
4,00%
(d) Sui redditi da pensione dei pensionati.
2,65%
(e) Sugli emolumenti di soggetti che detengono o esercitano una carica.
2,65%
(f) Qualsiasi persona giuridica o fisica oppure il Governo responsabile del
pagamento dei compensi di una persona che ricopra o eserciti una
carica, sui relativi compensi
2,09%
(g) Soggetti che percepiscono un reddito (es. affitto, dividendi, interessi,
2,65%
ecc.)
(h) La Repubblica di Cipro su retribuzioni, pensioni e redditi di soggetti di
cui ai punti (a), (c), (d) e (e) sopra.
4,70%
Se l’importo di retribuzioni, pensioni e altri redditi del contribuente supera 180.000 € all’anno, il contributo
è dovuto solo sull’importo di 180.000 €.
L’importo di 180.000 € è calcolato cumulativamente nel seguente ordine:
Compensi di dipendenti (a), lavoratori autonomi (c), funzionari (e), pensioni (d) e infine dividendi / interessi
/ affitti /altri redditi (g).
Esenzioni dai contributi al sistema sanitario nazionale (GHS):
I compensi dei marittimi non residenti permanenti nella Repubblica di Cipro.
Somme forfettarie o gratifiche versate ai dipendenti del settore pubblico, pubblico allargato e privato.
66
Tassazione sulle plusvalenze
Trattamento
fiscale
L’imposta sulle plusvalenze viene applicata sugli utili derivanti dall’alienazione di:
beni immobili situati a Cipro;
azioni di società che possiedono, tra le altre cose, beni immobili situati a Cipro;
azioni di società che partecipano, direttamente o indirettamente, in una società o in
società proprietarie di beni immobili situati a Cipro, qualora almeno il 20% del valore
di mercato di tali azioni derivi dai suddetti beni immobili;
contratti di vendita di beni immobili situati a Cipro.
L’alienazione di azioni quotate in una borsa riconosciuta è esente dall’imposta
sulle plusvalenze.
Qualsiasi cessione di azioni quotate in un mercato non regolamentato, fino a un valore
complessivo di 50.000 euro per anno solare, è esente dall’imposta sulle plusvalenze.
Qualsiasi plusvalenza derivante dalla cessione di azioni quotate in un mercato non
regolamentato, detenute al 31 dicembre 2025 e che a tale data risultavano quotate in un
mercato non regolamentato, è esente dall’imposta sulle plusvalenze.
68
Gli utili da negoziazione derivanti dall’alienazione di azioni di società proprietarie
direttamente o indirettamente di beni immobili a Cipro sono soggetti all’imposta sulle
plusvalenze se tali utili sono esenti ai sensi della legge sull’imposta sul reddito.
In caso di alienazione di azioni di società proprietarie direttamente o indirettamente di
beni immobili a Cipro, i proventi dell’alienazione soggetti all’imposta sulle plusvalenze
sono limitati al valore di mercato del bene immobile, detenuto direttamente o
indirettamente dalla società di cui vengono vendute le azioni.
In caso di alienazione tra parti correlate, i relativi proventi soggetti all’imposta sulle
plusvalenze vengono determinati in relazione al valore di mercato della proprietà
venduta alla data dell’alienazione.
Nel caso di cessione di azioni di società immobiliari, il corrispettivo della cessione
soggetto all’imposta sulle plusvalenze è calcolato sulla base del prezzo di vendita delle
azioni dichiarato dalle parti contraenti, rettificato mediante deduzione del valore equo di
mercato di eventuali altri attivi e aggiunta delle eventuali passività.
È concessa l’esenzione dall’imposta sulle plusvalenze sugli utili derivanti dall’
alienazione di beni immobili acquisiti tra il 16 luglio 2015 e il 31 dicembre 2016,
purché:
la proprietà sia costituita da terreni, immobili o terreni e immobili; e
venga acquistata da una parte terza indipendente; e
non venga acquistata tramite permuta di proprietà o tramite donazione / dazione.
69
ALIQUOTA FISCALE E DETERMINAZIONE DEGLI UTILI
L’aliquota fiscale prevista sui proventi netti dell’alienazione è del 20%.
L’utile netto viene così calcolato: proventi dalla vendita meno il valore maggiore tra il
costo o il valore di mercato al 1° gennaio 1980, adeguato all’inflazione.
Il valore adeguato all’inflazione viene calcolato in base all’Indice ufficiale dei prezzi al
dettaglio. L’indice al 1° gennaio 1980 era 67,15 (anno base 1986).
ESENZIONI
Trasferimenti mortis causa.
Donazioni a parenti entro il terzo grado.
Donazione ad una società i cui azionisti sono e continuano ad essere membri della
famiglia del cedente per cinque anni dopo la donazione.
Donazione da parte di una società, i cui azionisti appartengono alla stessa famiglia,
ad uno dei suoi azionisti quando anche il bene donato è stato acquisito dalla società
in virtù di una donazione. Il bene deve rimanere in capo al beneficiario per un periodo
di almeno tre anni.
Donazione allo stato o ad un’autorità locale per fini educativi o benefici o a enti di
beneficenza approvati.
Permuta o vendita nell’ambito delle norme (consolidate) in materia di terreni agricoli.
Permuta di beni quando i valori dei beni immobili da permutare sono uguali.
Plusvalenze sulla cessione di azioni quotate in una borsa riconosciuta.
Plusvalenze da trasferimento di beni o azioni nel corso di una riorganizzazione della
società.
70
ESENZIONI PERMANENTI PER PERSONE FISICHE
Vendita della propria abitazione principale.
150.000 €
Vendita di terreni agricoli da parte di un agricoltore.
50.000 €
Altre vendite.
30.000 €
La combinazione delle suddette esenzioni non può superare
l’importo di 150.000 € per ciascuna persona fisica.
71
Diritti annuali
e tasse di
registrazione delle società
Spese di registrazione
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA LLC*
Costituzione di una
società cipriota
Capitale sociale autorizzato: è previsto un diritto
fisso di 105€ per la costituzione della società.
Capitale sociale sottoscritto: non sono previste
imposte sui conferimenti se le azioni sono emesse al
valore nominale. Se le azioni vengono emesse ad un
prezzo maggiore, è previsto un diritto fisso di 20€.
Aumenti di capitale
successivi
Capitale sociale autorizzato: non sono previste
imposte sui conferimenti per gli aumenti del capitale
autorizzato.
Capitale sociale sottoscritto: è previsto un diritto
fisso di 20€ per ogni assegnazione di azioni emesse
sia al valore nominale sia ad un prezzo maggiore.
Imposta di bollo
ABOLITA PER GLI ACCORDI FIRMATI DAL 2026 IN POI
* È inoltre previsto il pagamento di marche da bollo che variano da 40 a 140 € in base al capitale autorizzato per importi fino a 2.000.000
€, con incrementi di 10 € per ogni ulteriore aumento di 2.000.000 € del capitale autorizzato.
73
Contributo
all’Agenzia centrale
Contributo
all’Agenzia centrale per la distribuzione
equa degli oneri
Il venditore che, nell’ambito di un’operazione di vendita, trasferisce un bene immobile
per il quale è stata stabilita una valutazione generale da parte del Dipartimento per i
terreni e i rilievi topografici, è tenuto a versare un contributo pari allo 0,4% sul ricavato
della vendita.
Un contributo analogo è dovuto anche in caso di trasferimento di azioni nell’ambito di
un’operazione di vendita di una società non quotata in alcuna borsa valori riconosciuta
e che possiede direttamente o indirettamente tali beni immobili. Il contributo, pari allo
0,4%, è stimato facendo riferimento all’ultima valutazione del bene immobile effettuata
dal Dipartimento per i terreni e i rilievi topografici.
Le transazioni effettuate nell’ambito di ristrutturazioni di prestiti o di
riorganizzazioni aziendali o di donazioni possono essere esentate dal contributo
di cui sopra.
75
Imposte catastali
IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
Nella maggior parte dei casi, al momento del trasferimento di un titolo di proprietà di
terreni e fabbricati, l’imposta di registro è a carico del cessionario. Queste tasse sono
dovute sul valore stimato del terreno e dei fabbricati alla data del trasferimento o, se la
proprietà è stata venduta in una data precedente e il contratto di vendita è stato
depositato presso l’Ufficio del Catasto, sul valore stimato alla data del contratto di
vendita.
VALORE
PER BENE
ALIQUOTA
FISCALE
IMPOSTA
DOVUTA
IMPOSTA
CUMULATIVA
0€ – 85.000€
3%
2.550€
2.550€
85.001€ – 170.000€
5%
4.250€
6.800€
Oltre i 170.000€
8%
–
–
La tassa di trasferimento è ridotta al 50% per ogni acquisto di beni, compresi i
beni immobili. La tassa di trasferimento non è dovuta quando il bene immobile
trasferito è soggetto a IVA.
TASSA IPOTECARIA
Nel caso di una riorganizzazione della società approvata, il trasferimento di beni
immobili non è soggetto né all’imposta di trasferimento né a quella ipotecaria.
76
Imposta sul valore
aggiunto
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’IVA
L’IVA cipriota è applicabile a qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi effettuata
a Cipro, qualora si tratti di un’operazione imponibile effettuata da un soggetto passivo
nell’ambito o ai fini della propria attività economica. Inoltre, l’IVA è applicata sugli
acquisti intracomunitari di beni fisicamente consegnati a Cipro da un altro Stato
membro dell’UE da parte di una persona giuridica, sui servizi ricevuti da un soggetto
passivo cipriota da fuori Cipro e sulle importazioni di beni provenienti da paesi esterni
all’Unione Europea, indipendentemente dallo status dell’importatore (sono previste
delle soglie).
ALIQUOTE
ESEMPI
Esportazioni e alcuni servizi connessi, trasporto internazionale di merci
per via aerea e marittima e servizi connessi (eccetto il trasporto
intracomunitario di merci), servizi di gestione navale e servizi per il
fabbisogno diretto di navi “qualificate”, merci che devono essere
collocate in depositi doganali/depositi vincolati o zone franche ed essere
soggette al relativo regime doganale o al regime di importazione
temporanea/transito o trasbordo, merci destinate a essere incorporate in
piattaforme di perforazione o di produzione, macchine da scrivere con
caratteri Braille e macchine da scrivere elettroniche speciali (dispositivi di
comunicazione elettronica tascabile) C. N. 84.69 e macchine da scrivere
a rilievo di nuovo tipo C. N. 84 72 90 80 per persone con disabilità, veicoli
a ruote e altri veicoli per persone con disabilità, compresi quelli a
motore/altro all’interno del C.N. 87.13 esclusivamente per uso personale
da parte di persone con disabilità.
0%
CONTINUA
78
Libri, giornali e periodici forniti in formato fisico, elettronico oppure in
entrambe le forme (comprendendo varie categorie di prodotti); libri per
persone con disabilità classificati al C.N. 85.23; dispositivi speciali di
sollevamento (scale, ascensori e attrezzature simili) destinati a persone
con disabilità; sedie a rotelle e altri veicoli per persone con disabilità;
articoli e apparecchi ortopedici, comprese cinture medico-chirurgiche,
bendaggi e stampelle, stecche e altri dispositivi/articoli per fratture;
protesi, apparecchi acustici per non udenti e altri dispositivi portatili,
indossabili o inseriti nel corpo umano allo scopo di compensare una
menomazione o trattare una disabilità (sono esclusi parti e accessori dei
beni sopra indicati); servizi di pulizia stradale, raccolta rifiuti e trattamento
dei rifiuti (esclusi quelli forniti da autorità locali, enti di governo locale ed
enti di diritto pubblico); smaltimento e trattamento delle acque reflue e
svuotamento di fosse settiche e serbatoi industriali; diritto di ingresso alla
prima rappresentazione (“prima” o “première”) di opere teatrali, musicali, di
danza o opere classiche svolte nella Repubblica di Cipro in teatri o sedi
simili (escludendo locali notturni o luoghi di intrattenimento come bar o
club).
CONTINUA
3%
79
Forniture di alimenti per animali, compresi mangimi per uccelli e pesci,
forniture di fertilizzanti, forniture di bare, forniture di gas di petrolio
liquefatto in bombole, giornali, libri, riviste (non e-book o e-magazine) e
articoli simili, forniture di beni vari destinati a persone con disabilità;
forniture di alimenti, comprese bevande destinate al consumo umano, ma
escluse bevande alcoliche (birra, vino) e bevande analcoliche; forniture di
medicinali utilizzati per trattamenti medici, prevenzione delle malattie e
finalità mediche e veterinarie; forniture di vaccini per uso medico e
veterinario; servizi forniti da imprese funebri; servizi di scrittori, compositori
e artisti; servizi di parrucchieri; servizi di ristrutturazione e riparazione di
abitazioni private (soggetti a determinate condizioni); tariffe di trasporto
urbano e rurale in autobus; servizi di ristorazione delle mense scolastiche;
acquisto o costruzione di un appartamento o di una casa destinati a essere
utilizzati come abitazione principale privata (a determinate condizioni);
ristrutturazione e riparazione di abitazioni private; acquisto di immobili
residenziali soggetto a specifici criteri; diritto di accesso a spettacoli,
circhi, fiere, parchi divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed
eventi culturali simili che si svolgono in sedi dedicate o anche in sedi
private (come hotel), a condizione che il prezzo del biglietto non includa
cibo, ristorante o altri servizi di catering (pur potendo includere bevande);
servizi di costruzione e ristrutturazione di edifici destinati a essere utilizzati
da istituti educativi idonei.
5%
80
Servizi di ristorazione e altri servizi di catering simili consistenti nella
fornitura di alimenti o bevande, lavorati o non lavorati, oppure di
entrambi, destinati al consumo umano, incluse bevande analcoliche e
bevande alcoliche (birra e vino; ai sensi della Circolare 11/2022,
l’aliquota ridotta si applica anche nei casi in cui vengano servite
esclusivamente bevande, sia alcoliche sia analcoliche, purché siano resi
adeguati servizi accessori); alloggi forniti da hotel e altre strutture simili,
inclusa la fornitura di alloggi turistici; trasporto di passeggeri e dei loro
bagagli tramite taxi; servizi di trasporto marittimo nazionale; fornitura di
energia elettrica nell’ambito della tariffa residenziale monoraria (codice
01) e della tariffa residenziale bioraria (codice 02); fornitura nell’ambito
della tariffa residenziale speciale per specifiche categorie di consumatori
vulnerabili (codice 08); nonché fornitura nell’ambito della tariffa per
accumulo di energia termica (codice 56) per consumatori rientranti nelle
tariffe 01, 02 e 08 dell’Autorità Elettrica di Cipro (valida fino al 31 marzo
2026); attività artistiche o di intrattenimento organizzate in cui il prezzo di
ingresso include anche la fornitura di cibo, servizi di ristorazione o
catering come prestazione unica, indipendentemente dal fatto che il
cliente usufruisca di tutti gli elementi inclusi nel prezzo di ingresso.
Tutte le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, ad eccezione di quelle
tassate allo 0 , al 3 , al 5, al 9% o esenti.
9%
19%
81
ESENZIONI
Affitti (soggetti alle condizioni normative per quanto riguarda i beni immobili in leasing
a fini strumentali).
Fornitura di beni immobili (eccetto l’alienazione di “nuovi immobili” e terreni edificabili
non sviluppati destinati alla costruzione di strutture durante l’attività aziendale).
Servizi assicurativi e finanziari tradizionali.
Servizi medici e altri servizi correlati.
Servizi educativi e altri servizi correlati.
Servizi culturali e/o cessioni di beni strettamente connessi a tali servizi, forniti da enti
di diritto pubblico e da altre organizzazioni culturali senza scopo di lucro, purché
l’esenzione non comporti un rischio di distorsione della concorrenza.
REGISTRAZIONE
L’identificazione ai fini IVA è obbligatoria:
alla fine di un mese qualsiasi, se il valore delle cessioni imponibili (cessioni soggette
alle aliquote 0% e/o 5% e/o 9% e/o 19%) negli ultimi 12 mesi ha superato 15.600 €;
in qualsiasi momento se ci sono motivi ragionevoli di ritenere che nei successivi 30
giorni il valore delle cessioni imponibili supererà 15.600 €;
in qualsiasi momento, se il soggetto passivo effettua cessioni imponibili ad altri
soggetti passivi in altri Stati membri UE;
alla fine di un mese qualsiasi, se il valore totale delle acquisizioni da tutti gli altri Stati
membri UE effettuate da quel soggetto nel corso dell’anno a partire dal 1° gennaio ha
superato la soglia limite di 10.251,61 €; o se in qualsiasi momento ci sono ragionevoli
motivi per ritenere che il valore delle acquisizioni che il soggetto effettuerà nei
successivi 30 giorni supererà la soglia limite di 10.251,61 €;
82
in qualsiasi momento, se nel periodo di dodici mesi a partire dal 1° gennaio di un
determinato anno il valore delle vendite a distanza effettuate da un soggetto passivo
verso soggetti non passivi ai fini IVA con sede in altri Stati Membri UE supera la soglia
paneuropea di 10.000 €.
I soggetti passivi, non stabiliti a Cipro, che esercitano o prevedono di esercitare
attività imponibili ai fini IVA a Cipro in relazione a un’attività commerciale, avranno
l’obbligo di registrarsi presso il Registro IVA di Cipro, senza una soglia minima di
registrazione IVA come prerequisito. I soggetti passivi stabiliti nell’UE che effettuano
tali cessioni possono scegliere di non registrarsi presso il registro IVA cipriota, a
condizione che il loro fatturato annuo non superi 15.600 € a Cipro e 100.000 €
complessivamente nell’Unione Europea.
IDENTIFICAZIONE VOLONTARIA
Un soggetto che ha una sede aziendale a Cipro o il cui luogo di residenza abituale è
Cipro, ed effettua al di fuori di Cipro cessioni, che all’interno di Cipro sarebbero
considerate imponibili, può effettuare l’identificazione volontaria.
GRUPPO IVA
Cipro applica un regime di gruppo IVA in base al quale le entità appartenenti a un
gruppo IVA possono beneficiare della non rilevanza delle operazioni infragruppo ai
fini IVA e della possibilità di designare un membro incaricato di presentare
un’unica dichiarazione IVA. Anche società non costituite a Cipro possono aderire
a questo regime se possiedono una sede aziendale o una stabile organizzazione a
Cipro.
Per costituire un gruppo IVA occorre presentare la relativa richiesta e soddisfare il
requisito del vincolo finanziario, economico e organizzativo. Infine, l’Autorità fiscale si
riserva il diritto di negare la costituzione del gruppo IVA in determinati casi.
83
REGISTRAZIONE INTRASTAT
Un soggetto passivo che acquisisce beni a Cipro da altri Stati membri dell’UE e per il
quale tali beni superino il valore di 380.000 € nell’anno solare 2026 deve registrarsi ai fini
delle Importazioni Intracomunitarie a Cipro e presentare dichiarazioni mensili Intrastat
relative alle importazioni intracomunitarie.
Un soggetto passivo che spedisce beni da Cipro verso altri Stati membri dell’UE e per
il quale tali beni superino il valore di 75.000 € nell’anno solare 2026 deve registrarsi ai
fini delle Esportazioni Intracomunitarie a Cipro e presentare dichiarazioni mensili
Intrastat relative alle esportazioni intracomunitarie.
INCLUSIONE NELL’ARCHIVIO VIES
Un soggetto passivo che effettua cessioni intracomunitarie di beni e/o servizi a soggetti
passivi in altri Stati membri ha l’obbligo di iscriversi al VIES. Inoltre, il soggetto passivo
è obbligato a presentare mensilmente in via telematica i modelli VIES.
84
PRINCIPI DI BASE PER IL RECUPERO DELL’IVA
In generale, le aziende titolari di partita IVA possono recuperare integralmente
l’IVA a monte sulle cessioni imponibili, ma non possono recuperare l’IVA relativa
alle cessioni esenti o alle attività di natura non economica.
Anche l’IVA a monte sulle cessioni effettuate al di fuori di Cipro, che all’interno di Cipro
sarebbero imponibili, può essere recuperata. Inoltre, l’IVA a monte relativa a servizi
assicurativi e finanziari può essere recuperata, a condizione che tali servizi siano forniti
a soggetti residenti al di fuori dell’UE.
Il rimborso dell’IVA, soggetto a condizioni, può essere richiesto, entro il termine di
6 anni.
IVA NON RECUPERABILE
Spese di rappresentanza di soggetti diversi dai dipendenti.
Acquisto/noleggio/importazione di automobili private fino a nove posti.
85
Scadenziario
IVA / Intrastat / Vies
DATA
OBBLIGO
MODELLO SANZ.
Entro il 10 del secondo
mese successivo alla
fine del periodo IVA
Presentazione della
dichiarazione IVA e
versamento della
somma dovuta
Modello elettronico
tramite piattaforma
“Tax for All”
1,2%
Entro il 10 del mese
successivo alla fine del
mese di riferimento
Presentazione del
modello Intrastat
INTRASTAT 1.1
INTRASTAT 1.2
tramite TAXISnet
3,4%
Entro il 15 del mese
successivo alla fine del
mese di riferimento
Presentazione del
modello VIES per
beni e servizi
Tramite la piattaforma
“Tax for All”
5,6%
1. La presentazione tardiva delle dichiarazioni IVA prevede una sanzione di 100€ per
ciascuna dichiarazione (a partire da agosto 2020). Da maggio 2017 la presentazione
della dichiarazione IVA è consentita esclusivamente in via telematica.
2. Il versamento tardivo dell’IVA dovuta dà luogo ad una sanzione del 10% sull’importo
dovuto e ad interessi pari al 5,5% all’anno sull’importo dovuto e sulla sanzione (gli
interessi sono calcolati sulla base di mesi interi).
86
3. La presentazione tardiva dei modelli Intrastat prevede una sanzione di 15€ per
ciascun modello.
4. Omissioni o ritardi nella presentazione dei modelli Intrastat per un periodo superiore
a 30 giorni costituiscono reato penale e in caso di condanna, la sanzione può arrivare
fino a 2.562 €.
5. La presentazione tardiva del modello VIES prevede una sanzione di 50€ per ciascun
modello.
6. La mancata presentazione del modello VIES costituisce reato penale e in caso di
condanna la sanzione può arrivare fino a 850€.
IVA SU BENI IMMOBILI
DAL 1° SETTEMBRE 2026: in base a un Decreto del Consiglio dei Ministri, si applicano
nuove regole relative al trattamento IVA dei trasferimenti di edifici. In particolare, il
trasferimento di un edificio è soggetto a IVA a condizione che:
(a) la domanda di permesso urbanistico/edilizio sia stata regolarmente presentata
dopo il 1° maggio 2004; e
(b) il trasferimento avvenga prima della prima occupazione dell’edificio.
Per “prima occupazione” si intende l’utilizzo sistematico dell’edificio per un periodo di
almeno diciotto (18) mesi.
87
DAL 16 GIUGNO 2023: due condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte ai
fini dell’applicazione del 5% sull’acquisto/costruzione di una residenza principale:
1. Parametro dei metri quadri: Per le residenze fino a 130 metri quadrati si applica
l’IVA al 5%. Per le residenze che superano i 130 metri quadrati e fino a 190 metri
quadrati, si applica l’IVA al 19% sui metri quadrati eccedenti i 130 metri quadrati. Per
le residenze che superano i 190 metri quadrati si applica l’IVA al 19% sull’intero
valore.
2. Parametro del valore: Per le residenze fino a 350.000 €, si applica l’IVA al 5%. Per
le residenze il cui valore supera i 350.000 € e fino a 475.000 €, si applica l’IVA al 19%
sulla differenza. Per le residenze che superano i 475.000 €, si applica l’IVA al 19%
sull’intero valore.
*Vedere di seguito le disposizioni transitorie.
**Vedere di seguito le disposizioni relative ai richiedenti disabili.
DAL 11 NOVEMBRE 2022: un decreto del Consiglio dei ministri ha modificato la
definizione di edificio soggetto a IVA. La vendita di nuovi edifici è soggetta a IVA a
condizione che la cessione avvenga entro un periodo di 5 anni dalla data di
completamento della costruzione e che l’edificio non sia stato utilizzato in modo
sistematico da una parte non correlata per un periodo di 2 anni. Ulteriori sviluppi sul
decreto sono attesi dopo la pubblicazione di questo documento, pertanto i contribuenti
interessati devono informarsi preventivamente.
DAL 1 GENNAIO 2019: ai fini della parità di trattamento, un contratto di locazione a
lungo termine di un bene immobile che trasferisce effettivamente al locatario il diritto di
disporre del bene come proprietario può costituire una cessione di beni soggetta all’IVA
(si applicano determinate condizioni).
* Per le residenze per le quali è stata richiesta la licenza edilizia entro la fine di ottobre 2023 vige la vecchia normativa (cioè aliquota al
5% applicabile sui primi 200 metri quadrati di superficie edificabile), a condizione che l’applicazione dell’aliquota IVA al 5% avvenga
entro 3 anni dall’entrata in vigore della nuova normativa.
** La nuova normativa prevede l’ammissibilità dell’aliquota al 5% sui primi 190 metri quadrati nel caso di richiedenti disabili.
88
DAL 2 GENNAIO 2018: la cessione di terreni edificabili non edificati destinati alla
costruzione di strutture nell’ambito dell’esercizio di un’attività commerciale è soggetta
all’IVA al 19%.
Nell’ambito di una ristrutturazione di finanziamenti oppure di un trasferimento
obbligatorio dell’immobile al creditore, il soggetto che riceve l’immobile è tenuto ad
assolvere l’IVA mediante il meccanismo del reverse charge.
DAL 13 NOVEMBRE 2017: la locazione di beni immobili, ad eccezione delle abitazioni
residenziali, a soggetti passivi per lo svolgimento di attività economiche imponibili è
soggetta a IVA del 19%, salvo che il locatore eserciti l’opzione permanente di non
applicazione dell’IVA.
RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE IN MATERIA DI IVA
Dal 2017, oltre a presentare ricorso presso l’Autorità fiscale e contestare la decisione
dell’Autorità fiscale avanti il tribunale amministrativo, i contribuenti possono ricorrere al
tribunale fiscale anche per le controversie in materia di IVA.
89
Varie modifiche
in materia di IVA
Il 31 luglio 2020, la Camera dei rappresentanti ha votato diverse modifiche in
materia IVA. Di seguito vengono indicate le più importanti.
DAL 20 AGOSTO 2020
1. Estensione del reverse charge nazionale per servizi edili (Articolo 11B) da applicarsi
anche quando il fornitore dei servizi non è un soggetto passivo (C2B).
2. Sospensione del rimborso IVA e degli interessi in caso di inadempimento degli
obblighi fiscali (es. TD4, TD7).
L’Autorità fiscale si riserva la facoltà di sospendere il rimborso del saldo di un credito
IVA e dei relativi interessi applicabili nel caso in cui il contribuente non abbia
adempiuto all’obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (Dichiarazione
dei redditi della società (TD4), Dichiarazione dei redditi del lavoratore autonomo (TD1),
Dichiarazione dei redditi del datore di lavoro (TD7). Il rimborso IVA è sospeso finché
il contribuente non adempie all’obbligo di presentazione delle relative dichiarazioni.
Il diritto di richiedere il rimborso del saldo di un credito IVA sarà limitato a sei (6) anni
dalla fine del relativo periodo IVA. Una richiesta di rimborso IVA oltre il termine di sei
anni sarà esaminata se sussistono determinate condizioni e a discrezione
dell’Autorità fiscale.
90
3. La soglia per la registrazione dell’IVA viene abolita per i soggetti passivi non
residenti.
4. Estensione della definizione del termine “ristrutturazione” ai fini dell’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta del 5% includendo integrazioni/ampliamenti.
DAL 1° OTTOBRE 2020
1. Reverse charge nazionale su determinati apparecchi elettronici (Articolo 11E) come
telefoni cellulari, altri dispositivi collegati in rete, microprocessori, unità centrali, console
per videogiochi, tablet e computer portatili.
DAL 1° LUGLIO 2021
1. Introduzione di sanzioni per la mancata applicazione delle norme sul reverse charge.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni relative al reverse charge ai sensi degli articoli
11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F o 12A comporterà l’applicazione di una sanzione una
tantum di 200 € per ciascuna dichiarazione IVA, fino a un importo massimo complessivo
di €4.000 €.
DAL 7 OTTOBRE 2022
1. Reverse charge nazionale sulla fornitura di metalli preziosi grezzi e semilavorati
(Articolo 11F).
* Direttiva 2020/284 e Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1504.
91
DAL 1° GENNAIO 2025
1. La fornitura di accesso virtuale a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici,
educativi, di intrattenimento o simili a soggetti passivi IVA (B2B), quali fiere commerciali
e altre esposizioni, rientra nelle regole generali sul luogo di prestazione dei servizi ed è
considerata effettuata nel luogo in cui il soggetto passivo è stabilito, ha la propria
residenza permanente oppure risiede abitualmente (e non nel luogo in cui si svolge
l’evento).
2. I servizi e servizi accessori relativi ad attività culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, di intrattenimento o simili, forniti tramite streaming continuo
oppure resi disponibili virtualmente in qualsiasi altra modalità a persone non soggetti
passivi (B2C), si considerano effettuati nel luogo in cui il consumatore non soggetto
passivo è stabilito, ha la propria residenza permanente oppure risiede abitualmente
(ossia non rientrano nelle regole relative all’utilizzo e godimento).
* Direttiva 2020/284 e Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1504. 92
IVA per
l’E-commerce
Le regole IVA UE per l’e-commerce comprendono quanto segue:
Aabolizione della precedente soglia di 35.000 € per le vendite a distanza.
Introduzione di una soglia paneuropea di di 10.000 € in relazione per le operazioni
B2C (servizi elettronici e vendite a distanza).
Abolizione dell’esenzione all’importazione per beni di valore fino a 22 €.
Estensione del regime MOSS (Mini One Stop Shop) al regime OSS (One Stop Shop)
per l’assolvimento dell’IVA relativa a beni e servizi B2C.
Introduzione del regime IOSS (Import One Stop Shop) per l’importazione di beni di
modico valore (valore pari o inferiore a 150€) non soggetti ad accise.
Le regole IVA per l’e-commerce introdotte nel 2021 saranno riesaminate e modificate
nell’ambito del pacchetto VAT in the Digital Age (ViDA), la cui entrata in vigore è
prevista gradualmente a partire dal 2027.
93
SISTEMA ELETTRONICO CENTRALE DEI PAGAMENTI CESOP
L’UE ha introdotto norme* per istituire un Sistema elettronico centrale dei pagamenti
(CESOP) al fine di contrastare le frodi IVA. In particolare, il CESOP è entrato in vigore il
1° gennaio 2024 e prevede che i prestatori di servizi di pagamento (PSP – secondo la
definizione della direttiva sui servizi di pagamento 2) comunichino trimestralmente i dati
relativi ai pagamenti alle rispettive autorità fiscali locali, che li condivideranno con gli altri
Paesi dell’UE in un database centrale.
VERIFICHE IVA
A causa delle continue modifiche legislative in materia di IVA negli ultimi anni, si prevede
un aumento dei controlli IVA. Le aziende devono tenersi informate sui nuovi sviluppi per
essere in regola con gli obblighi IVA.
* Direttiva 2020/284 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1504 della Commissione. 94
Green Tax
RIFORMA DELLA TASSAZIONE AMBIENTALE
Nell’ambito del piano di ripresa e resilienza di Cipro, è attualmente allo studio una
serie di tasse ambientali, che si prevede vengano introdotte entro il prossimo anno.
Le imprese devono essere informate sull’introduzione di questi nuovi obblighi fiscali
ambientali per ridurre al minimo i rischi e le esposizioni potenziali.
ADEGUAMENTO DEL CARBONIO ALLE FRONTIERE CBAM
Il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) introduce diversi
nuovi requisiti di conformità e rendicontazione per gli importatori nell’Unione europea
(UE). Il CBAM è attualmente applicabile a determinate categorie di merci importate
(identificate dal loro codice NC) nell’Unione Europea, tra cui rientrano ferro, acciaio,
cemento, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno.
SISTEMA EU DI SCAMBIO PER IL SETTORE MARITTIMO ETS
L’EU ETS prevede che le navi da carico e passeggeri di oltre 5000GT che viaggiano tra
porti SEE (Spazio economico europeo) siano soggette all’ETS per il 100% delle loro
emissioni e per il 50% per i viaggi che iniziano o terminano in un porto SEE. Nell’ambito
del sistema ETS, le compagnie devono acquistare le quote di emissioni CO2 (EUA-
(Emission Unit Allowances) corrispondenti alle proprie emissioni di CO2.
* Direttiva 2020/284 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1504 della Commissione.
95
Per garantire una transizione agevole, le compagnie di navigazione interessate devono
restituire quote per una parte delle loro emissioni durante un periodo iniziale di
transizione:
Entro il 30 settembre 2026: per il 70% delle emissioni dichiarate nel 2025.
Dal 2027 in poi: per il 100% delle emissioni dichiarate a partire dal 2026.
* Direttiva 2020/284 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1504 della Commissione.
96
Norme
sull’obbligo di comunicazione
DAC6/MDR
Il Consiglio dell’Unione Europea (UE) ha adottato la Direttiva 2018/822, che modifica la
Direttiva 2011/16/UE (la “Direttiva”, comunemente denominata DAC6), relativa allo
scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale riguardanti
meccanismi transfrontalieri soggetti a comunicazione (“reportable cross-border
arrangements”), il 25 maggio 2018.
Il 31 marzo 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cipro ed
è entrata in vigore la legge cipriota DAC6/Mandatory Disclosure Rules (MDR) (Legge
41(I)/2021 o la Legge) che modifica la Legge sulla cooperazione amministrativa nel
settore fiscale (Legge 205(I)/2012).
La direttiva è stata recepita nella legislazione nazionale.
La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Tuttavia, ha effetto retroattivo per gli
accordi transfrontalieri soggetti a segnalazione stipulati a partire dal 25 giugno 2018, a
condizione che si verifichi uno degli eventi che ne determinano l’obbligo.
La legislazione cipriota in materia di DAC6/MDR è ampiamente allineata ai requisiti della
direttiva, con solo lievi differenze.
Il 29 ottobre 2021, il Ministero delle Finanze cipriota ha emanato delle linee guida (le
Linee guida cipriote DAC6/MDR) sotto forma di Decreto Ministeriale (Decreto n.
438/2021 o il Decreto) sulla legge cipriota DAC6/MDR. Le linee guida cipriote
DAC6/MDR forniscono chiarimenti sull’interpretazione dei termini chiave della legge.
Infine, il 17 marzo 2022 il Dipartimento delle imposte cipriota (CTD) ha pubblicato sul
proprio sito web un elenco di domande frequenti (FAQ) che forniscono ulteriori
chiarimenti e indicazioni pratiche sull’interpretazione dei principali termini della legge e
approfondiscono il contenuto delle linee guida cipriote DAC6/MDR.
98
QUALI SONO GLI ACCORDI DA SEGNALARE?
Un accordo transfrontaliero è soggetto a segnalazione se comporta l’applicazione di
almeno uno dei criteri distintivi (così come delineati nella normativa cipriota
DAC6/MDR). Ai fini della DAC6/MDR, gli accordi transfrontalieri sono quelli che
riguardano più Stati membri dell’UE o uno Stato membro dell’UE e un Paese terzo. I
criteri distintivi si dividono tra quelli per i quali il test del vantaggio principale (MBT) deve
essere soddisfatto come criterio di accesso prima che il criterio distintivo dia luogo a un
obbligo di segnalazione, e quelli che di per sé daranno luogo a un obbligo di
segnalazione senza la necessità di soddisfare il MBT.
CHI DEVE EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE?
Ai sensi della legge cipriota DAC6/MDR, gli intermediari che hanno un legame con l’UE
hanno l’obbligo primario di trasmettere informazioni al Dipartimento delle imposte di
Cipro (CTD). La legge prevede un’esenzione dall’obbligo di segnalazione per gli
intermediari e i contribuenti interessati, se viene fornita una prova sufficiente della
segnalazione delle stesse informazioni da parte di un altro intermediario o contribuente
interessato. Inoltre è prevista un’esenzione dall’obbligo di segnalazione per gli
intermediari coperti dal segreto professionale legale (LPP). Se non ci sono altri
intermediari qualificati (ad esempio, intermediari legati all’UE o intermediari non coperti
da LPP), l’obbligo sarà trasferito al contribuente o ai contribuenti interessati.
99
SEGNALAZIONE
A partire dal 1° gennaio 2022, si applica il termine di 30 giorni basato su specifici
eventi che ne determinano l’obbligo.
Per gli intermediari primari e i contribuenti interessati, tali eventi sono:
il giorno successivo a quello in cui l’accordo transfrontaliero soggetto a segnalazione
è reso disponibile per l’attuazione; oppure
il giorno successivo a quello in cui l’accordo transfrontaliero soggetto a segnalazione
è pronto per l’attuazione; oppure
il momento in cui viene effettuata la prima fase dell’attuazione dell’accordo
transfrontaliero soggetto a segnalazione, a seconda di quale evento si verifichi per
primo.
Per gli intermediari secondari, gli eventi che determinano l’obbligo di segnalazione sono
gli stessi di cui sopra con l’aggiunta di un ulteriore evento: il giorno successivo a quello
in cui hanno fornito, direttamente o tramite altre persone, aiuto, assistenza o
consulenza.
100
SANZIONI
La normativa cipriota DAC6/MDR prevede sanzioni in caso di mancato rispetto
degli obblighi previsti, come indicato di seguito. Tuttavia, le Linee guida cipriote
DAC6/MDR non contengono alcuna disposizione aggiuntiva in merito alle sanzioni
amministrative.
Pertanto, il 10 novembre 2021, il CTD ha emanato la Circolare interpretativa 55 (la
Circolare) che fornisce chiarimenti sull’imposizione di sanzioni amministrative per
l’inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge.
In particolare, il CTD può imporre sanzioni entro un periodo di sei anni dalla fine
dell’anno a cui si riferisce l’accordo transfrontaliero soggetto a segnalazione (ad
eccezione dei casi di inadempimento intenzionale o di frode, per i quali il diritto di
imporre sanzioni è esteso a dodici anni). Inoltre, gli intermediari e i contribuenti
interessati sono tenuti a conservare libri e registrazione per un periodo di sei anni a
partire dalla fine dell’anno a cui si riferisce l’accordo transfrontaliero soggetto a
segnalazione.
La circolare chiarisce inoltre che agli intermediari e ai contribuenti interessati saranno
imposte sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di segnalazione e notifica
durante il periodo transitorio della DAC6/MDR.
Vengono forniti ulteriori dettagli in merito all’imposizione di sanzioni DAC6/MDR a
Cipro, con l’applicazione di una soglia massima annuale di 120.000 euro sulle sanzioni
per i contribuenti interessati e gli intermediari, relativa a tutti gli accordi transfrontalieri
soggetti a segnalazione entro il termine di un anno solare e la possibilità di una riduzione
del 50% delle sanzioni applicabili, a determinate condizioni.
Infine, a determinate condizioni, il CTD non può imporre sanzioni multiple a un
contribuente interessato o a un intermediario nel caso in cui ci si sia basati su
un’interpretazione errata della legge, applicando tale interpretazione a diversi accordi, a
condizione tuttavia che tale interpretazione sia ragionevole e derivi dall’assenza di linee
guida o dal ritardo nell’emanazione delle linee guida cipriote DAC6/MDR.
101
VIOLAZIONI
Mancata segnalazione di un accordo transfrontaliero (RCBA)
Ritardo nella segnalazione di un RCBA
Compilazione RCBA in modo inesatto, incompleto o fuorviante
Mancata notifica da parte dell’intermediario agli altri intermediari
o al contribuente interessato riguardo all’esenzione per segreto
professionale legale (LPP).
Ritardo nella notifica da parte dell’intermediario agli altri
intermediari o al contribuente interessato riguardo all’esenzione
per segreto professionale legale (LPP).
Mancata trasmissione al CTD di informazioni o documenti
relativi ad un accordo entro 14 giorni dalla data della notifica
scritta del CTD.
Mancato pagamento delle ammende amministrative inflitta /
Reiterazione della violazione in questione.
SANZIONE
10.000€ – 20.000€
1.000€ – 20.000€
1.000€ – 10.000€
1.000€ – 10.000€
10.000€ – 20.000€
1.000€ – 20.000€
Fino a 20.000€
102
Prezzi di trasferimento
A partire dal 1° gennaio 2022, le leggi cipriote sull’imposta sul reddito e
sull’accertamento e la riscossione delle imposte sono state modificate per
introdurre le norme sui prezzi di trasferimento in conformità con le Linee guida
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sui prezzi di
trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali (Linee guida
dell’OCSE sui prezzi di trasferimento).
Le regole sul Transfer Pricing (TP) disciplinano il contenuto dei Fascicoli di
documentazione TP (Local File e Master File) e della Tabella di informazioni riepilogative
(SIT), oltre a introdurre il concetto di Accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (APAs
– Advance Pricing Agreements).
MASTER FILE
Il Master File è un documento che contiene informazioni di alto livello sulle
operazioni commerciali di un gruppo multinazionale. Il contenuto del Master File
deve essere in linea con le linee guida dell’OCSE sui TP.
Il Master File deve essere predisposto da gruppi multinazionali che soddisfano entrambi
i requisiti sotto elencati:
Ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro (gruppi con obbligo di CbCR).
La Capogruppo (UPE) o la Capogruppo sostitutiva è una società residente
fiscalmente a Cipro.
Il Master File deve essere predisposto entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi per il rispettivo anno fiscale. Dopo il termine di preparazione, il
Master File deve essere reso disponibile dal contribuente e presentato alle autorità
fiscali su richiesta entro 60 giorni.
104
LOCAL FILE
Il Local File è un documento che contiene informazioni dettagliate sull’attività
locale del contribuente, compresa la descrizione e la documentazione delle
transazioni con parti correlate. Il contenuto del Local File deve essere conforme alle
Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento (OECD TP Guidelines) e alla normativa
cipriota in materia di transfer pricing.
Il Local File deve essere preparato da società residenti fiscali di Cipro/società residenti
fiscali di Cipro con una filiale estera/filiali cipriote di società non residenti fiscali di Cipro
impegnate in transazioni con parti correlate che superano o avrebbero dovuto superare,
in base al principio di libera concorrenza, le soglie di seguito indicate.
Per l’anno fiscale 2026 e successivi:
10.000.000 € complessivi per operazioni di finanziamento per anno fiscale.
5.000.000 € complessivi per operazioni rientranti nella categoria “Goods” (beni)
2.500.000 € complessivi per le restanti categorie di operazioni infragruppo per anno
fiscale.
TABELLA RIASSUNTIVA SIT
La tabella riassuntiva (SIT) è un modulo aggiuntivo (ossia la dichiarazione TP) che
deve riportare informazioni sintetiche sulle transazioni con parti correlate del
contribuente, compresi i dati delle controparti, la categoria delle operazioni
intercompany stipulate e l’importo per categoria di operazione. Le categorie di
operazioni secondo la SIT sono: beni, servizi, royalties e altri beni immateriali,
operazioni di finanziamento e altre operazioni.
L’obbligo di segnalazione nella SIT si applica a tutti i contribuenti coinvolti in transazioni
con parti correlate, senza alcuna soglia di rilevanza nella rendicontazione. La SIT deve
essere presentata alle autorità fiscali annualmente, contestualmente alla dichiarazione
dei redditi.
105
Accordi preventivi
sui prezzi di trasferimento (APAs)
I contribuenti possono presentare accordi preventivi sui prezzi di trasferimento
(APA) alle autorità fiscali cipriote per concordare in anticipo le metodologie di
determinazione dei prezzi. Tali accordi possono avere un’applicazione unilaterale,
bilaterale o multilaterale e saranno validi per un periodo massimo di quattro anni.
Più specificamente, un APA determina un insieme appropriato di criteri (ad esempio,
metodo, comparabili e relativi adeguamenti, ipotesi critiche sugli eventi futuri) da
applicare per un periodo di tempo definito in relazione a specifiche operazioni
controllate, concluse in conformità al principio di libera concorrenza.
106
Sanzioni per il
mancato rispetto
della nuova
normativa
Le sanzioni per il mancato rispetto dei termini di presentazione dei Fascicoli di
documentazione TP e della SIT sono le seguenti:
DOCUMENTO
SANZIONE
5.000€ se presentati tra 61 e 90 giorni su richiesta dell’
autorità fiscale
Master e Local File
10.000€ se presentati tra 91 e 120 giorni su richiesta dell’
autorità fiscale
20.000€ se non presentati o se presentati dopo 120 giorni
dalla richiesta dell’autorità fiscale
Tabella riassuntiva
500€ per tardiva o mancata presentazione
107
Convenzioni sulla doppia imposizione
La tabella che segue elenca le aliquote massime di ritenuta alla fonte previste nei
pertinenti accordi per evitare la doppia imposizione conclusi da Cipro. L’aliquota
effettiva di ritenuta alla fonte applicata potrebbe essere inferiore in base alle disposizioni
del diritto interno della giurisdizione del pagatore.
Andorra
Armenia
Austria
Bahrein
Barbados
Bielorussia
Belgio
Bosnia ed Erzegovina
Bulgaria
Canada
Cina
Croazia
Repubblica Ceca
Danimarca
Egitto
Estonia
Etiopia
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Grecia
Guernsey
Ungheria
Islanda
India
Iran
Irlanda
Italia
Jersey
Giordania
Kazakistan
Kuwait
DIVIDENDI
INTERESSI
ROYALTIES
–
–
–
0-5%
0-5%
5%
10%
–
–
–
–
–
–
–
–
5-10-15%
5%
5%
10-15%
0-10%
–
10%
10%
10%
5-10%
0-7%
10%
15%
0-15%
0-10%
10%
10%
10%
–
0-5%
5%
0-5%
–
10%
0-15%
–
–
5-10%
10%
10%
–
–
–
5%
0-5%
5%
5-15%
–
–
10-15%
0-10%
0-5%
–
–
–
5-15%
–
–
25%
10%
0-5%
–
–
–
5-15%
0-10%
–
5-10%
–
5%
10%
0-10%
10%
5-10%
0-5%
6%
–
–
0-5%
15%
10%
–
–
–
–
5-10%
0-5%
7%
5-15%
0-10%
–
–
10%
5% 109
indicati dalla Federazione russa come “ostili”, incluso Cipro. Tuttavia, Cipro continua a rispettare la convenzione con la Russia.
* L’8 agosto 2023, la Russia ha pubblicato un decreto che sospende alcuni articoli principali di 38 convenzioni sulla doppia imposizione stipulati dalla Russia con stati
DIVIDENDI
INTERESSI
ROYALTIES
Lettonia
0-10%
0-10%
0-5%
Libano
5%
0-5%
–
Lussemburgo
0-5%
–
–
Lituania
0-5%
–
5%
Malta
–
0-10%
10%
Mauritius
–
–
–
Moldavia
5-10%
5%
5%
Montenegro
10%
10%
10%
Olanda
0-15%
–
–
Norvegia
0-15%
–
–
Polonia
0-5%
0-5%
5%
Portogallo
10%
10%
10%
Qatar
–
–
5%
Romania
10%
0-10%
0-5%
Russia*
5-15%
0-5-15%
–
San Marino
–
–
–
Arabia Saudita
0-5%
–
5-8%
Serbia
10%
10%
10%
Seychelles
–
–
5%
Singapore
–
0-7-10%
10%
Slovacchia
10%
0-10%
0-5%
Slovenia
5%
0-5%
5%
Sud Africa
5-10%
–
–
Spagna
0-5%
–
–
Svezia
5-15%
0-10%
–
Svizzera
0-15%
–
–
Siria
0-15%
0-10%
10-15%
Thailandia
10%
0-10-15%
5-10-15%
Ucraina
5-10%
0-5%
5-10%
Emirati Arabi Uniti
–
–
–
Regno Unito
0-15%
–
–
Stati Uniti d’America
5-15%
0-10%
– 110
Scadenziario fiscale
DATA
31 GEN
28 FEB
31 MAR
31 MAG
30 GIU
31 LUG
OBBLIGO
Presentazione del modello per la distribuzione presunta dei
dividendi (Imposte 2023).
Noleggiatori, amministratori e proprietari di imbarcazioni battenti
bandiera straniera qualificati devono presentare la dichiarazione
fiscale sul tonnellaggio e versare l’imposta sul tonnellaggio relativa
all’anno precedente.
Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società per l’anno
fiscale 2023, unitamente alla conferma della trattenuta della SDC sui
canoni di locazione e alla tabella riassuntiva (ove richiesta).
Presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
obbligate a predisporre bilanci certificati per l’anno fiscale 2023.
I proprietari di imbarcazioni battenti bandiera cipriota ammissibili
devonao presentare la dichiarazione fiscale sul tonnellaggio al
momento dell’adesione al regime di imposta sul tonnellaggio e
versare la relativa imposta per l’anno corrente.
Scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale del
datore di lavoro per l’anno fiscale 2024.
Scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale del
datore di lavoro per l’anno fiscale 2025.
I contributi al sistema sanitario nazionale (GHS) trattenuti sui
pagamenti di canoni di locazione relativi al primo semestre devono
essere versati al Dipartimento delle imposte.
Una persona fisica non domiciliata, il cui periodo di esenzione di 17
anni sia scaduto al 31 dicembre 2025 può optare per un metodo
alternativo di tassazione mediante il pagamento di un importo
forfettario di 250.000 € per un periodo di 5 anni. L’opzione è
soggetta all’approvazione delle autorità fiscali sulla base della
domanda dell’interessato, che deve essere presentata entro il 30
giugno 2026.
Versamento del saldo delle imposte relativo all’anno precedente da
parte di dipendenti e soggetti che non presentano bilanci sottoposti
a revisione contabile o a revisione limitata, ma sono obbligati a
emettere fatture, ricevute, ecc.
Pagamento del saldo d’imposta relativo all’anno fiscale 2025 da
parte di persone fisiche (dipendenti e lavoratori autonomi) che non
hanno l’obbligo di predisporre bilanci certificati.
Presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
(che non hanno obbligo di predisporre bilanci certificati) per l’anno
fiscale 2025.
Pagamento della prima rata dell’imposta provvisoria per il 2026
(applicabile a persone fisiche con fonti di reddito diverse dal lavoro
dipendente, lavoratori autonomi che predispongono bilanci
certificati e società).
CONTINUA
MOD.
TD603
MS TT 2
A/B/C
TD4
TD614
TD1
MS TT 2
B/C
TD7
TD7
–
–
–
–
TD1
–
SANZ.
6 – 7
9
1 – 6 – 11
1 – 6
13
6
6
2(b)
–
2(a)
4
1 – 6
3(a)
3(b)
112
DATA
31 LUG
1 AGO
31 DIC
A INIZIO ANNO O
ALL’ASSUNZIONE
DI DIPENDENTE
ENTRO LA FINE
DEL MESE
SUCCESSIVO
ENTRO 30
GIORNI
OBBLIGO
Dichiarazione degli interessi (applicabile agli istituti finanziari).
Dichiarazione relativa agli interessi corrisposti nel primo semestre
dell’anno. (La dichiarazione relativa agli interessi corrisposti nel
secondo semestre sarà dovuta entro gennaio 2027).
Pagamento del saldo finale dell’imposta della società relativo
all’anno fiscale 2025.
Presentazione della dichiarazione dei redditi della società e della
tabella riassuntiva (ove richiesta) per l’anno fiscale 2024.
Presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
obbligate a predisporre bilanci certificati per l’anno fiscale 2024.
I contributi al sistema sanitario nazionale (GHS) trattenuti sui
pagamenti di canoni di locazione relativi al secondo semestre
devono essere versati al Dipartimento delle imposte.
Revisione, sia in aumento sia in diminuzione, dell’imposta
provvisoria per il 2026. Pagamento della seconda rata dell’imposta
provvisoria 2026 (applicabile a persone fisiche con fonti di reddito
diverse dal lavoro dipendente, lavoratori autonomi che redigono
bilanci certificati e società).
Pagamento dei contributi GHS, tramite autoliquidazione, sui redditi
da locazione provenienti da fonti cipriote percepiti durante il
secondo semestre.
I datori di lavoro devono chiedere ai dipendenti di compilare e
firmare il modulo di richiesta di detrazioni applicabile all’anno solare
in corso.
Presentazione della dichiarazione mensile delle retribuzioni e delle
ritenute contenente le imposte trattenute sulle retribuzioni dei
dipendenti (ritenuta alla fonte PAYE e/o contributi GHS) e
pagamento dei relativi importi PAYE e/o contributi GHS tramite la
piattaforma Tax For All (TFA).
Pagamento dei contributi previdenziali e dei contributi GHS
trattenuti dalle retribuzioni dei dipendenti.
Pagamento del contributo speciale al fondo di difesa SDC e/o dei
contributi GHS sugli interessi corrisposti da istituti finanziari.
Pagamento del contributo SDC e/o dei contributi GHS sui dividendi
percepiti da fonti cipriote.
La comunicazione DAC6 deve essere effettuata entro 30 giorni di
calendario dal verificarsi degli specifici eventi che fanno scattare
l’obbligo.
Pagamento dell’imposta sulle plusvalenze e del contributo speciale
all’Agenzia per l’Equa Ripartizione degli Oneri.
MOD.
TD602
–
TD4
TD1
–
–
–
TD59
–
SISnet
–
–
Portale
Ariadni
–
SANZ.
6
4
1 – 6 -11
1 – 6
2(b)
3(a)
3(b)
2(a)
–
5
8
7
2(a)
10
7
113
DATA
ENTRO 60
GIORNI
ENTRO 4
MESI DALLA
TRANSAZIONE
ALLA
PRESENTAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
IIR (Regola di
inclusione del
reddito) / UTPR
(Imposta minima
suppletiva) / DMTT
(Imposta minima
nazionale) –
DICHIARAZIONE
IMPOSTA
COMPLEMENTARE
E RELATIVO
PAGAMENTO
IN CASO DI
SCIOGLIMENTO O
LIQUIDAZIONE
ALLA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
ENTRO IL TERMINE
INDICATO DALLE
AUTORITÀ FISCALI
ENTRO LA
CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
OBBLIGO
MOD.
SANZ.
Attribuzione di un codice di identificazione fiscale: dopo l’iscrizione
o la costituzione di una società nel Registro delle imprese, la società
è tenuta a presentare una richiesta di attribuzione del codice di
identificazione fiscale all’Ufficio imposte. Norme simili si applicano
nel caso di società costituite al di fuori di Cipro che diventano
residenti ai fini fiscali a Cipro.
Portale
TFA
6
Registrazione di una società presso il Dipartimento delle Imposte /
Notifica delle variazioni dei dati relativi alla società (sede legale,
attività, revisori contabili, ecc.).
Portale TFA
TD2003
6
Aggiornamento dei libri e delle registrazioni contabili da parte delle
imprese obbligate a tenere contabilità e registrazioni.
–
–
SDC e/o GHS (ove applicabili) su interessi, canoni di locazione e/o
dividendi di fonte estera devono essere versati tramite
autoliquidazione contestualmente alla presentazione della relativa
dichiarazione fiscale, a partire dal 2026 (applicabile a persone fisiche
e società).
–
2(a)
Entro 30 giorni dalla presentazione della GIR; la scadenza è il 30
luglio 2026 per esercizi chiusi al 31 dicembre 2024.
–
–
La presentazione della dichiarazione relativa ai dividendi presunti e il
pagamento del contributo speciale per la difesa devono essere
effettuati entro un mese dalla data della decisione di scioglimento o
liquidazione.
–
–
Le imprese che hanno un magazzino devono effettuare l’inventario
ogni anno.
–
6
Presentazione delle informazioni richieste in forma scritta dalle
autorità fiscali.
–
6
Presentazione della comunicazione della rendicontazione paese per
paese.
–
VEDI SEZIONE
RENDICONT.
PAESE PER
PAESE
114
DATA
OBBLIGO
ENTRO 4
MESI DALLA
TRANSAZIONE
Termine per la presentazione della rendicontazione paese per paese
al Dipartimento delle imposte, qualora i ricavi consolidati annuali del
gruppo superino 750 milioni di euro.
AL TERMINE DI
OGNI TRIMESTRE
L’imposta speciale sui depositi bancari, applicabile solo agli istituti
finanziari, viene applicata sui depositi al termine del trimestre
precedente ed è pari allo 0,0375%.
ENTRO IL 10 DEL
SECONDO MESE
SUCCESSIVO AL
TERMINE DEL
PERIODO IVA
Presentazione della dichiarazione IVA trimestrale e pagamento
dell’IVA dovuta (presentazione tramite piattaforma TFA).
ENTRO IL 10
DEL MESE
SUCCESSIVO AL
TERMINE DEL
PERIODO IVA
Presentazione del modello Intrastat.
ENTRO IL 15 DEL
MESE DOPO IL
TERMINE DEL
PERIODO IVA
Presentazione del modello VIES mensile (elenchi riepilogativi) per le
cessioni intracomunitarie di beni (incluse operazioni triangolari) e
servizi.
MOD.
SANZ.
–
VEDI SEZIONE
RENDICONT.
PAESE PER
PAESE
–
–
VAT 4
Intrastat 1.1
Intrastat 1.2
Consu lt are
la sezione
IVA
VIES 1
115
Sanzioni
1. In caso di condanna per mancata presentazione di una dichiarazione, una
persona è soggetta a una sanzione non superiore a 20 € per ogni giorno di
prosecuzione dell’inadempimento, oppure a una pena detentiva fino a 12 mesi,
oppure a entrambe le sanzioni.
Qualsiasi persona che ometta un elemento imponibile nella dichiarazione è
soggetta, in caso di condanna, a una sanzione fino a 5.000 €, oltre all’imposta
dovuta e a un importo pari al doppio della differenza tra l’imposta correttamente
dovuta e l’imposta che sarebbe stata applicata se l’accertamento fosse stato
effettuato sulla base della dichiarazione presentata.
2(a). Per redditi da interessi, canoni di locazione e dividendi percepiti dall’estero, si
applicano interessi al tasso annuo del 3,5%* a decorrere dal primo giorno successivo
alla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente
(applicabile sia a persone fisiche sia a società).
Per i redditi da locazione di fonte cipriota, gli interessi al tasso annuo del 3,5%*
decorrono dal primo giorno successivo alla fine del periodo semestrale relativo ai
contributi GHS.
2(b). Nel caso del contributo speciale per il Fondo di Difesa (SDC) e dei
contributi GHS trattenuti su dividendi, interessi e canoni di locazione di fonte
cipriota, gli interessi del 3,5% iniziano a maturare alla fine del mese successivo a
quello cui il pagamento si riferisce.
Inoltre, per i punti 2(a) e 2(b), in caso di ritardo nel versamento, viene applicata una
sanzione fissa del 5% sull’imposta dovuta.
Versamenti tardivi del contributo speciale al Fondo di difesa e al GHS sono
soggetti ad una sanzione pari a 100 €.
* Il tasso ufficiale fissato dal Ministero delle Finanze applicabile dall’1.1.2026 è 3,5% (5% per il 2025, 5% per il 2024, 2,25% per il 2023,
1,75% il 2020- 2022, 2% per il2019, 3,5% per il 2017-2018, 4% per il 2015-2016, 4.5% per il 2014; 4,75% per il 2013; 5% per il
2011-2012; 5,35% per il 2010; 8% per il 2007-2009; 9% per gli anni precedenti).
117
3(a). Viene applicata una sanzione del 10% sulla differenza tra l’imposta dovuta in
base all’accertamento definitivo e l’imposta dovuta in base all’accertamento provviso-
rio, qualora il reddito imponibile dichiarato nell’accertamento provvisorio sia inferiore al
75% del reddito imponibile risultante dall’accertamento definitivo.
3(b). Se una rata dell’imposta provvisoria non viene versata entro 30 giorni dalla
data di scadenza, viene applicato un interesse del 3,5%* annuo. Inoltre, in caso di
ritardo nel versamento, viene applicata una sanzione fissa del 5% sull’imposta
dovuta.
4. Se l’imposta non viene versata entro la data di scadenza, viene applicato un
interesse pari al 3,5%* annuo (gli interessi vengono calcolati sulla base di mesi interi).
Inoltre, un soggetto che ometta di versare l’imposta dovuta entro la data di scadenza
incorre in una pena pecuniaria pari al 5% dell’imposta dovuta.
Una ulteriore pena pecuniaria del 5% viene applicata sull’imposta dovuta nei casi in cui
tale imposta dovuta non venga saldata entro due mesi dalla data prevista per il
versamento di quanto dovuto.
5. II versamento tardivo comporta l’applicazione di un interesse del 3,5%* annuo
a partire dalla data di scadenza e una ulteriore sanzione dell’1% mensile calcolata
sulla base di mesi interi.
6. La presentazione tardiva comporta l’applicazione di una sanzione pari a 150 €/250
€/500 € a seconda delle circostanze – si veda la tabella delle sanzioni a pagina 75.
Qualora la dichiarazione fiscale relativa a uno specifico anno/periodo venga richiesta
per iscritto dalle autorità fiscali e non venga presentata entro il termine richiesto, si
applica un’ulteriore sanzione di 300 €/500 €/1.000 € per ciascun avviso emesso (si veda
la riga 2 della tabella delle sanzioni).
* Il tasso ufficiale fissato dal Ministero delle Finanze applicabile dall’1.1.2026 è 3,5% (5% per il 2025, 5% per il 2024, 2,25% per il 2023,
1,75% il 2020- 2022, 2% per il2019, 3,5% per il 2017-2018, 4% per il 2015-2016, 4.5% per il 2014; 4,75% per il 2013; 5% per il
2011-2012; 5,35% per il 2010; 8% per il 2007-2009; 9% per gli anni precedenti).
118
Qualora la dichiarazione fiscale relativa a uno specifico anno/periodo venga richiesta
per iscritto dalle autorità fiscali e non venga presentata entro il termine richiesto, si
applica una sanzione di 300 €/500 €/1.000 € per ciascun avviso emesso (si veda la riga
3 della tabella delle sanzioni).
7. L’interesse applicato è del 3,5%* annuo a partire dalla data di scadenza. Un
soggetto che ometta di versare l’imposta dovuta entro la data di scadenza incorre
in una sanzione pari al 5% dell’imposta dovuta.
8. Il versamento tardivo comporta l’applicazione di una sanzione del 3% per ciascun
mese di ritardo. L’importo totale della sanzione non può superare il 27% della somma
dovuta.
9. Il versamento tardivo comporta l’applicazione di una maggiorazione del 10%
sull’importo dell’imposta sul tonnellaggio imponibile e dovuto per ciascun anno di
ritardo o parte di esso, fino al saldo definitivo dell’imposta dovuta.
10. Consultare la sezione “Norme sull’obbligo di comunicazione”
11. La mancata o tardiva presentazione della tabella riassuntiva comporta
l’applicazione di una sanzione di 500 €.
119
VIOLAZIONE
Mancata presentazione, rifiuto o omissione nella
presentazione di una notifica, dichiarazione o
informazione, oppure mancato adempimento di un
obbligo entro il termine previsto dalla legge.
Mancata presentazione, rifiuto o omissione nella
presentazione di una notifica, dichiarazione o
informazione, oppure mancato adempimento di un
obbligo, indipendentemente dal fatto che sia
previsto un termine legale, su richiesta delle autorità
fiscali.
Mancata presentazione, rifiuto o omissione nella
presentazione di una notifica, dichiarazione o
informazione, oppure mancato adempimento di un
obbligo per il quale non è previsto un termine legale
e che riguarda un altro soggetto, su richiesta delle
autorità fiscali.
Persone
fisiche
150€
300€
300€
Società
fatturato o
attivi ≤ 1 mln €
250€
500€
500€
Società
fatturato o
attivi > 1 mln €
500€
1.000€
1.000€
120
Avete già preso una decisione?
Vi serve assistenza o consulenza?
Il nostro gruppo è in grado di fornire un servizio completo
“chiavi in mano” nel vostro processo d’internazionalizzazione
o di startup d’impresa e lo fa da oltre vent’anni.
Vi aspettiamo per esaudire i vostri sogni imprenditoriali ed
ospitare la vostra azienda nel nostro Corporate Center.
La misura dell’intelligenza
corrisponde alla capacità
di cambiare quando necessario.
ALBERT EINSTEIN
8 Agia Paraskevis Street, 2412 Engomi, Nicosia (Cyprus)
www.cytalia.com – info@cytalia.com
Tel. +357 22 008 338
Numero Verde 800-126-342
Servizi contabili e fiduciari
in italiano a Cipro
4 Pindou, 2412 Engomi, Nicosia (Cyprus)
www.wavell.cy – info@wavell.cy.
Tel. +357 22 008 338
Numero Verde 800-126-342
